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Smontare un’auto rubata è già riciclaggio consumato, anche se i pezzi non vengono rivenduti (Cass. pen. Sez. II n. 14394 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il delitto di riciclaggio in forma consumata, e non in quella tentata, nel caso di smontaggio di un bene mobile registrato di delittuosa provenienza, cui non faccia seguito la reimmissione in circolazione dei singoli pezzi, perfezionandosi il reato con il compimento della condotta idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del bene. (Rv. 289765-01)

Il Fatto

All’esito di giudizio abbreviato, l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio continuato (artt. 81 cpv. e 648-bis cod. pen.) in relazione a tre autoveicoli di provenienza furtiva, dai quali erano stati smontati parti meccaniche e accessori. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha riqualificato come ricettazione (art. 648 cod. pen.) la sola condotta relativa a un veicolo trovato ancora sostanzialmente integro, pur privato del cilindretto di accensione e di una parte della plancia, e ha rideterminato la pena. Al momento dell’intervento dei Carabinieri, uno degli altri due veicoli era stato rinvenuto quasi totalmente smontato, mentre del terzo era stato trovato il solo motore, la cui provenienza era stata accertata solo tramite verifiche presso la casa produttrice.

Con un unico motivo di ricorso la difesa, dopo aver rinunciato a chiedere l’assoluzione, ha sostenuto che l’azione si era fermata alla ricezione dei beni rubati, senza alcuna attività idonea a ostacolare concretamente l’identificazione e senza reimmissione dei pezzi nel ciclo produttivo; al più, quindi, si sarebbe trattato di tentativo di riciclaggio. La tesi troverebbe conferma nella riqualificazione operata dalla stessa Corte per il veicolo rimasto integro.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso manifestamente infondato. In premessa rileva che l’imputato non contesta la ricezione dei beni né, in appello, lo smontaggio dei due veicoli. La questione di diritto è dunque se lo smontaggio di un bene di pacifica provenienza delittuosa, senza successiva reimmissione in circolazione dei pezzi (per esempio con cessione a terzi o montaggio su altri veicoli), integri il riciclaggio consumato o solo il tentativo.

La Corte ricorda che il riciclaggio si distingue dalla ricettazione per l’elemento materiale, connotato dall’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e per l’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa, mentre la ricettazione richiede il dolo specifico di profitto (Sez. 2, n. 3044 del 2025; Sez. 2, n. 4853 del 2023). Per la condotta di riciclaggio non è necessario che la tracciabilità sia impedita: basta che sia ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 2015). L’art. 648-bis cod. pen. è una norma a più fattispecie: sostituzione, trasferimento e compimento di “altre operazioni”, ipotesi residuale che evita vuoti di tutela, tutte tipizzate dal requisito comune dell’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 6586 del 2024).

Trattandosi di reato a forma libera, non occorre che la condotta comporti una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi, né un trasferimento, che può consistere anche in una nuova immissione nel ciclo produttivo o commerciale: la condotta punibile può essere realizzata con azioni semplicemente dirette a ostacolare la ricostruzione dell’origine delittuosa. È quindi infondata la tesi secondo cui servirebbe una nuova immissione del bene nel circuito produttivo. La Corte ribadisce inoltre il principio per cui integra l’elemento oggettivo del riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato di provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 12766 del 2011).

Quanto al tentativo, il Collegio è consapevole del contrasto giurisprudenziale sulla sua configurabilità, ma la questione è estranea al caso: l’imputato non è stato sorpreso mentre smontava un veicolo o mentre era in procinto di sostituirlo o trasferirlo, perché i beni diversi dal veicolo integro erano già stati completamente disassemblati o separati dagli oggetti dei furti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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