Ordinanza contingibile e urgente e fissazione del corrispettivo (TAR Puglia n. 1643 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 è strumento legittimo per imporre la prosecuzione di un pubblico servizio, ma non consente all’Amministrazione di determinare autoritativamente il corrispettivo dovuto al gestore, né di richiamare pattuizioni contrattuali sulla cui vigenza vi sia contesa tra le parti. L’imposizione di un corrispettivo ancorato a valori risalenti, senza previa verifica della sua idoneità a remunerare effettivamente la prestazione, sacrifica la libera iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. e viola il principio di proporzionalità. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle ordinanze extra ordinem non si estende alle domande patrimoniali, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società, affidataria del servizio di igiene urbana di un Comune a seguito di una procedura di gara, vedeva scadere il contratto dopo una prima proroga tecnica di sei mesi. Il Comune, non essendo ancora conclusa la procedura per l’individuazione del nuovo gestore, emanava un’ordinanza contingibile e urgente per imporre alla società la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche del contratto ormai scaduto. La società impugnava l’atto, sostenendo la necessità di adeguare il corrispettivo al PEF validato dall’Autorità competente, evidenziando lo squilibrio economico-finanziario del rapporto. Una seconda ordinanza estendeva la proroga fino al 30.6.2026, sempre agli stessi patti e condizioni, e veniva impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività e acquiescenza sollevata dal Comune. La prima proroga, disposta con determina, era stata adottata in diretta esecuzione della clausola contrattuale, mentre le successive ordinanze sindacali, fondate sull’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, costituiscono provvedimenti sostanzialmente diversi, in quanto espressione di un potere autoritativo, e come tali autonomamente impugnabili.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure della ricorrente. Pur ammettendo la legittimità del ricorso all’ordinanza contingibile e urgente per garantire la continuità del servizio, ha chiarito che tale strumento non può essere utilizzato per imporre unilateralmente un corrispettivo ancorato a condizioni contrattuali risalenti e non più attuali. I provvedimenti extra ordinem devono realizzare il minor sacrificio possibile per il destinatario e non possono risolversi in un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata, dovendosi garantire un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio e il diritto del privato al giusto prezzo.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’ordinanza contingibile e urgente consente di imporre la prestazione, ma non la definizione autoritativa e definitiva del corrispettivo, che resta rimessa all’accordo tra le parti o agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Alla luce di tali rilievi, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando le ordinanze impugnate nella sola parte in cui imponevano la prosecuzione del servizio alle condizioni del contratto scaduto.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto al pagamento del giusto corrispettivo, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione patrimoniale che attiene alla fase paritetica del rapporto e che può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto.
Nota della Redazione
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