Carenza di interesse e improcedibilità per mancata dichiarazione regionale (TAR Lazio n. 6005 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere ex art. 7 D.L. n. 95/2025 può essere pronunciata solo all’esito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione o Provincia autonoma, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta. La dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La mancata comunicazione dell’accertamento del versamento da parte dell’amministrazione regionale impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non osta alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, ha impugnato una serie di atti, tra cui il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 1247/2022, con cui è stata individuata la quota di ripiano del payback per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale del 2019, l’Accordo e l’Intesa sanciti in Conferenza Permanente, nonché le linee guida ministeriali del 2022 e gli atti connessi.

Con memoria depositata il 13 febbraio 2026, la società ha chiesto che fosse dichiarata, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dalla norma. Il giudizio è stato quindi trattato all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

I giudici hanno preliminarmente evidenziato che l’art. 7 D.L. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni per il versamento della quota ridotta, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto pagamento con propri provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015. Tale comunicazione costituisce condizione essenziale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, la Regione Siciliana non ha dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto dalla società ricorrente, né ha comunicato al Tribunale i provvedimenti di accertamento del pagamento. In assenza di tale comunicazione, la richiesta di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento.

Tuttavia, la mancata adesione o la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento determina una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, in quanto la società ha comunque manifestato la volontà di avvalersi della disciplina agevolata e, pertanto, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio avverso gli atti impositivi. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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