Accesso massivo agli atti del concorso e abuso del diritto (TAR Puglia n. 992 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale che, per la sua ampiezza e onerosità, sia volta a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione può essere legittimamente respinta, in quanto configura un’ipotesi di accesso massivo e, in ultima analisi, di abuso del diritto. L’abuso del diritto, quale declinazione del principio di buona fede e di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., costituisce un limite interno all’esercizio delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento, ivi compreso il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La natura non esplorativa dell’istanza e la finalità difensiva del richiedente non sono, di per sé, elementi sufficienti a superare il rilievo della manifesta sproporzione della richiesta, che va valutata anche alla luce del pregiudizio al buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 Cost.
Il Fatto
Alcuni candidati, risultati non idonei alla prova scritta del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la Regione Puglia, presentavano istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, chiedendo la copia integrale degli elaborati, dei verbali di correzione e delle schede di valutazione di tutti i candidati che avevano superato la prova, nonché dei verbali di definizione dei criteri di valutazione. L’Amministrazione respingeva l’istanza, qualificandola come esplorativa e volta a un controllo generalizzato dell’operato della P.A.
I ricorrenti, che avevano già adito il TAR Lazio avverso gli atti della procedura concorsuale, impugnavano il diniego dinanzi al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e imparzialità, e sostenendo la finalità difensiva dell’accesso ai fini della verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione e del rispetto del principio dell’anonimato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, dato atto della correttezza della propria giurisdizione in quanto oggetto di impugnazione è il diniego ostensivo espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale, ha prescinto dalle eccezioni preliminari per respingere il ricorso nel merito, ritenendolo infondato.
La sentenza richiama il principio, già affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l’eventuale abuso commesso mediante la presentazione di istanze di accesso costituisce un limite invalicabile al loro accoglimento. Tale principio, pur enunciato con riferimento all’accesso civico, è stato esteso dalla giurisprudenza come categoria generale, connaturata all’esercizio di ogni situazione giuridica di vantaggio, inclusa quella del diritto di accesso documentale. L’abuso del diritto, quale particolare declinazione del principio di buona fede e attuazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., impedisce che possano trovare riconoscimento pretese formalmente ineccepibili ma sostanzialmente distorte, in quanto sproporzionate, irragionevoli o emulative.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’istanza integrasse un’ipotesi di accesso massivo, denotante di fatto l’abuso del diritto, per la manifesta onerosità e sproporzione della richiesta, riferita agli elaborati e alle schede di valutazione di tutti i candidati che avevano superato la prova. Tale valutazione si è basata su elementi oggettivi e circostanziati, quali la mole di documenti richiesti e l’onere di lavorazione degli stessi, il notevole impegno organizzativo per l’Amministrazione, l’omessa indicazione delle precedenti istanze di accesso e la reiterazione di richieste di identico contenuto da parte di alcuni degli stessi ricorrenti.
La Corte ha quindi ritenuto legittimo il diniego, non ravvisando i presupposti per l’accoglimento della domanda ostensiva, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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