Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti le graduatorie GPS (TAR Sardegna n. 1116 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per le supplenze in ambito scolastico sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi. Le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. La giurisdizione del giudice amministrativo resta, di conseguenza, limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso dei titoli di accesso per le classi di concorso ADMM e ADSS, impugnava la graduatoria GPS della provincia di Cagliari di I fascia, deducendo che l’amministrazione gli aveva attribuito soltanto 8 punti per il titolo di accesso a ciascuna classe di concorso, in luogo dei 36 punti spettanti ai sensi dei punti A.1 e A.2 della Tabella A/7 allegata all’O.M. che disciplina le GPS per il biennio 2026/2028. Con il ricorso chiedeva l’annullamento del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie e la rettifica del punteggio attribuito, con conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatoria.
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla sospensiva, decideva di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa comunicazione ai difensori presenti. Il ricorrente, con memoria depositata il 31 agosto 2026, aveva nel frattempo chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio che il ricorso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo adito, rilievo che inibisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta dal ricorrente. Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui in tema di personale docente le controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
La Corte ha precisato che le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie non configurano procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale: esse sono finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che possiedono determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. In questo contesto, vengono in rilievo soltanto diritti soggettivi, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisdizione del giudice amministrativo permane, invece, esclusivamente nelle controversie nelle quali la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale o regolamentare che disciplina l’accesso alle graduatorie e solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto.
Il Collegio ha esteso tale conclusione anche all’ipotesi di errata attribuzione del punteggio, richiamando il costante indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui l’inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze dipende, in via esclusiva, dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti dagli atti regolatori, con conseguente esercizio, da parte dell’amministrazione, di poteri vincolati di verifica ed accertamento dei requisiti. Ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando che il ricorso potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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