Revoca contributi agricoli: giurisdizione ordinaria se manca un requisito previsto dalla legge (TAR Sardegna n. 1089 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla revoca di contributi pubblici agricoli, disposta per il ritenuto difetto ab origine di un requisito previsto dalla normativa unionale e dai bandi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione del finanziamento e l’amministrazione si limita a verificarne l’effettiva sussistenza, il potere è vincolato e il privato è titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo quando la concessione del contributo è discrezionale o avviene all’esito di procedure comparative. L’indicazione, nel provvedimento impugnato, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione. Le spese di lite possono essere compensate quando l’indicazione contenuta nel provvedimento abbia ragionevolmente indotto il ricorrente a proporre l’azione dinanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, titolare di una ditta individuale, aveva dichiarato la conduzione di alcuni terreni in virtù di un contratto di comodato stipulato con una società agricola, della quale era socio. Sulla base di tale titolo, aveva beneficiato per le annualità 2021, 2022 e 2023 di contributi comunitari agricoli, sia nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) e del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Sardegna, sia tramite la domanda unica FEAGA.
L’agenzia regionale, richiamati i verbali di accertamento, contestava all’imprenditore di aver inserito indebitamente nel proprio fascicolo aziendale i suddetti terreni, in quanto la società comodante sarebbe stata priva di un valido titolo di conduzione, essendo stato risolto per inadempimento il contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato con ISMEA. Di conseguenza, l’amministrazione aveva sospeso l’erogazione dei contributi, disposto il recupero dell’indebita percezione degli aiuti FEAGA e la decadenza degli aiuti PSR e CSR. Avverso tali atti l’imprenditore proponeva ricorso al TAR, deducendo dieci motivi di impugnazione tra i quali la violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di proporzionalità e di affidamento, nonché il misconoscimento del valore giuridico del possesso qualificato nell’attività agricola.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di concessione e revoca di finanziamenti pubblici. Il crinale del riparto è individuato nella natura del potere esercitato dall’amministrazione: se la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione del finanziamento, l’attività è vincolata e la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo ricorre quando la concessione del contributo è il frutto di una valutazione discrezionale ovvero è disposta all’esito di procedure comparative. A sostegno di tale principio il Collegio ha citato Cassazione Civile, Sezioni Unite, nn. 1710/2013, 150/2013, 21062/2011, 16896/2006, 10689/2002 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 17/2013.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il TAR ha rilevato che la revoca dei contributi era stata disposta per il ritenuto difetto ab origine di un requisito previsto dalla normativa unionale e dai bandi, ossia il valido titolo di conduzione dei terreni. Rispetto a tale requisito, l’amministrazione non dispone di margini di valutazione discrezionale, operando nell’ambito di una procedura di erogazione di finanziamenti che ha natura vincolata. Ne consegue che la posizione del ricorrente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice civile.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione impugnato indicava espressamente la possibilità di presentare ricorso al giudice amministrativo. Tale circostanza, pur irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione, ha giustificato l’erronea proposizione dell’azione dinanzi al giudice amministrativo, rendendo equa la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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