Variante PGT e consumo di suolo: insindacabili le scelte di pianificazione (TAR Lombardia n. 199 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte compiute dall’amministrazione in sede di formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale sono assistite da amplissima discrezionalità e, nel merito, risultano insindacabili, potendo essere censurate solo per errori di fatto, abnormità o irrazionalità. L’amministrazione non è tenuta a motivare analiticamente le scelte di piano, né è vincolata dalle destinazioni d’uso più favorevoli contenute nel previgente strumento, salvo che queste si siano concretizzate in un piano attuativo approvato o convenzionato, tale da ingenerare un’aspettativa qualificata. Le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base del piano. Il divieto di consumo di suolo di cui alla L.R. n. 31/2014 giustifica il mantenimento della destinazione agricola di un’area storicamente classificata come tale, anche se di fatto già trasformata, quando la riclassificazione in zona produttiva comporterebbe l’applicazione di parametri edificatori e possibilità di ampliamento.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria, dal dicembre 1993, di un’ampia area nel Comune di Mozzo su cui insiste da decenni un’attività di lavorazione e commercio di legnami, con tre capannoni e un piazzale scoperto pavimentato adibito a deposito e manovra dei mezzi. Con il ricorso la società ha impugnato le deliberazioni con cui il consiglio comunale ha adottato e poi approvato definitivamente la Variante n. 4 al PGT, dolendosi del fatto che, respingendo le sue osservazioni, l’amministrazione ha mantenuto parte dell’area in un contesto agrario a vocazione paesistica ed ecologica e non ha ridimensionato la profondità del corridoio ecologico che interessa altra parte del fondo.
La ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre alla violazione della disciplina regionale sul consumo di suolo. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso, per essere la classificazione agricola preesistente e consolidatasi per effetto di una precedente sentenza di irricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. Il Tribunale ha muovuto dai principi consolidati in materia di discrezionalità urbanistica: le scelte di piano sono sindacabili solo per vizi macroscopici, e le osservazioni dei privati non impongono una motivazione dettagliata in caso di rigetto.
Quanto al travisamento dei fatti, la prospettazione attorea di una pregressa classificazione del compendio come zona produttiva non ha trovato alcuna conferma documentale ed è stata anzi smentita dalle controdeduzioni comunali: il sito era classificato in zona agricola fin dal PRG del 1991 e tale classificazione è rimasta nel PGT del 2006, impugnato con ricorso dichiarato irricevibile. La Variante si è limitata a riconoscere la funzione produttiva dei soli capannoni, apponendo la lettera “P” e modificando l’art. 33 delle NTA, senza estenderla al piazzale, perché ciò avrebbe attivato i parametri edificatori dell’art. 28 e le possibilità di ampliamento, in contrasto con l’obiettivo di impedire ulteriore consumo di suolo.
Il Collegio ha quindi escluso la lesione di un legittimo affidamento, essendo la classificazione dell’ambito sempre stata agricola, e ha ritenuto le controdeduzioni comunali chiare e ragionevoli. Il richiamo alla variante del PTCP provinciale non è risultato dirimente, perché quel piano è stato approvato e pubblicato solo dopo i provvedimenti impugnati, dovendosi applicare il principio tempus regit actum. Quanto al corridoio ecologico, l’amministrazione ha opposto il rilevante interesse pubblico al suo mantenimento, già concordato con l’Ente Parco.
Il secondo motivo, incentrato sulla nozione di consumo di suolo ex art. 2 L.R. n. 31/2014, è stato respinto sul rilievo che l’area è sempre stata classificata agricola: l’eventuale riclassificazione del piazzale in superficie produttiva determinerebbe di per sé consumo di nuovo suolo, sia formale sia concreto. Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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