Improcedibilità del ricorso avverso il decreto di compatibilità ambientale annullato dalla Corte costituzionale (TAR Sardegna n. 1023 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale che, accogliendo un ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, annulla il decreto ministeriale di giudizio di compatibilità ambientale, determina la caducazione dell’atto. Ne consegue la improcedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso tale decreto e avverso gli atti del procedimento di VIA privi di autonoma attitudine lesiva, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’interesse al ricorso, infatti, deve sussistere al momento della decisione e non è ravvisabile quando l’annullamento dell’atto impugnato è già stato disposto da altra autorità giurisdizionale, venendo meno l’utilità concreta della pronuncia del giudice amministrativo.

Il Fatto

Una società, proponente un impianto agro-voltaico della potenza di 20 MW integrato con un sistema di accumulo BESS nel Comune di Sassari, impugnava dinanzi al TAR Sardegna il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il conseguente assenso tacito del Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale PNRR e il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali recante il giudizio di compatibilità ambientale del progetto.

Nelle more del giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna proponeva ricorso per conflitto di attribuzioni avverso i provvedimenti ministeriali dinanzi alla Corte costituzionale. Il giudizio amministrativo veniva rinviato in attesa della pronuncia sul conflitto. La Corte costituzionale, con sentenza pubblicata in Gazzetta Ufficiale, accoglieva il ricorso regionale e annullava il decreto ministeriale di compatibilità ambientale. La società ricorrente, tuttavia, insisteva nell’interesse all’accoglimento del ricorso principale e del primo atto di motivi aggiunti, ritenendo non pregiudicata la propria posizione dalla pronuncia della Consulta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e i motivi aggiunti, dando atto che la sentenza della Corte costituzionale aveva già determinato la caducazione del decreto ministeriale impugnato con il secondo atto di motivi aggiunti.

Quanto agli ulteriori atti gravati – il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e l’assenso tacito della Soprintendenza speciale PNRR – il Collegio ne ha escluso l’autonoma attitudine lesiva. Tali atti, infatti, erano funzionalmente preordinati all’emanazione del decreto di compatibilità ambientale e solo quest’ultimo era in grado di produrre effetti giuridici lesivi nella sfera giuridica della ricorrente.

Il venir meno del provvedimento finale, per effetto dell’annullamento disposto dal giudice costituzionale, ha reso privi di utilità gli atti endoprocedimentali, facendo così venir meno ogni interesse attuale della società all’annullamento dei medesimi. La decisione di improcedibilità è stata adottata in applicazione del principio per cui l’interesse alla decisione deve sussistere al momento della pronuncia, non essendo sufficiente che fosse presente al momento della proposizione del ricorso.

Il Collegio ha infine compensato le spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della fattispecie trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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