Misure temporanee di regolazione degli accessi a compendio costiero: respinta la cautela per prevalente interesse ambientale (TAR Sardegna n. 199 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure temporanee di contenimento della pressione antropica e di regolazione degli accessi a un compendio costiero, adottate dall’Amministrazione comunale in ragione della peculiare fragilità ambientale del sito e di eventi eccezionali che lo hanno interessato, si collocano nell’ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla cura dell’interesse pubblico. In sede cautelare, la domanda di sospensione è respinta quando le censure del ricorrente non evidenziano, allo stato, un’irragionevolezza o una manifesta sproporzione dell’azione amministrativa. Nel bilanciamento tra il pregiudizio economico dell’operatore privato e il prevalente interesse pubblico alla conservazione di un bene ambientale fragile e alla tutela della sicurezza dei fruitori, quest’ultimo deve ritenersi prevalente, anche in considerazione del carattere temporaneo e monitorabile delle misure e della loro successiva rimodulazione.
Il Fatto
Una società, titolare di un compendio costiero, impugnava dinanzi al TAR Sardegna le deliberazioni della Giunta comunale e le ordinanze sindacali con cui il Comune aveva introdotto misure temporanee di contenimento della pressione antropica e di regolazione degli accessi all’area. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, previa sospensione dell’efficacia, lamentando profili di illegittimità. Il Comune e la società controinteressata si costituivano in giudizio, resistendo alla domanda cautelare. La questione era trattata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha rilevato che non emergono profili di manifesta illegittimità degli atti impugnati tali da giustificarne la sospensione. A fondamento di tale valutazione il Collegio ha posto la peculiare natura del compendio costiero interessato, ricompreso in un’area di elevato pregio ambientale e paesaggistico, nonché le criticità derivanti da recenti eventi eccezionali, tra cui un incendio verificatosi nella stagione estiva e le successive mareggiate invernali, che l’Amministrazione ha ragionevolmente assunto quali elementi giustificativi dell’adozione delle misure.
Il Collegio ha poi precisato che gli atti impugnati si collocano nell’ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione preposta alla cura dell’interesse pubblico, alla tutela del patrimonio ambientale e della pubblica sicurezza. Le censure della ricorrente, pur meritevoli di approfondimento nella sede di merito, non appaiono idonee, in questa fase, a evidenziare un’irragionevolezza o una manifesta sproporzione dell’azione amministrativa, tenuto conto del carattere dichiaratamente temporaneo e monitorabile delle misure e della successiva rimodulazione operata in relazione all’evoluzione delle condizioni del sito.
Da ultimo, il Tribunale ha operato il necessario bilanciamento tra il pregiudizio economico prospettato dalla società ricorrente e il prevalente interesse pubblico alla conservazione di un bene ambientale caratterizzato da particolare fragilità, nonché alla tutela della sicurezza dei fruitori del compendio, ritenendo quest’ultimo interesse allo stato prevalente. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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