La posticipazione della caccia oltre il 31 gennaio è illegittima se contrasta con il parere sfavorevole dell’Ispra (TAR Sardegna n. 5 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere dell’Ispra reso ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992 in relazione alla posticipazione del termine di chiusura della caccia per specie determinate è obbligatorio e vincolante, a differenza di quello di cui al comma 1, che è obbligatorio ma non vincolante. La Regione non può discostarsi dal parere sfavorevole dell’Istituto, nemmeno adducendo finalità di limitazione dei danni alle colture agricole o di sorveglianza sanitaria. La previsione di giornate di preapertura della caccia a settembre non equivale all’anticipazione del termine di apertura generale, sicché la chiusura dell’attività venatoria per le specie interessate al 29 gennaio non viola l’arco temporale massimo di cui all’art. 18, comma 1, della l. n. 157/1992, se compensata da un’anticipazione della chiusura stessa.
Il Fatto
L’associazione Earth Odv ha impugnato il decreto dell’Assessore all’Ambiente della Regione Sardegna n. 14 del 25 agosto 2025, recante il calendario venatorio per la stagione 2025/2026, nella parte in cui prevedeva la prosecuzione della caccia alla cornacchia grigia sino all’8 febbraio 2026 e alla gazza e ghiandaia sino al 29 gennaio 2026. La ricorrente deduceva la violazione dell’arco temporale massimo di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 157/1992, assumendo l’illegittimita’ del posticipo della chiusura per la cornacchia grigia nonostante il parere sfavorevole dell’Ispra. Si costituivano la Regione e le associazioni venatorie ad opponendum, chiedendo la reiezione del ricorso. La ricorrente ha poi rinunciato alla questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 49 della L.R. n. 23/1998, avendo erroneamente imputato alla norma regionale la previsione di chiusura al 28 febbraio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla caccia alla cornacchia grigia. L’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992 consente alle regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di chiusura della caccia per specie determinate, ma impone loro di acquisire il preventivo parere dell’Ispra, al quale esse “devono uniformarsi”. Il parere reso dall’Istituto sul calendario venatorio regionale e’ stato sfavorevole alla posticipazione, ritenendo la prosecuzione della caccia oltre gennaio foriera di disturbo per altre specie e di difficolta’ nell’attivita’ di vigilanza. La scelta regionale di protrarre il prelievo all’8 febbraio 2026 si pone in contrasto con il parere vincolante, non essendo consentito all’Amministrazione discostarsene, neppure in base a ragioni di contenimento dei danni alle colture o di raccolta di campioni per la sorveglianza sanitaria.
Il Tribunale ha invece rigettato il secondo motivo. La previsione di due giornate di preapertura (4 e 7 settembre) per gazza e ghiandaia non integra un’anticipazione del termine di apertura generale della caccia, fissato al 21 settembre. Poiche’ la chiusura dell’attivita’ venatoria per tali specie e’ stata anticipata al 29 gennaio, l’arco temporale complessivo risulta comunque contenuto nel limite massimo di cui all’art. 18, comma 1, della l. n. 157/1992. La disposizione, inoltre, e’ conforme alle indicazioni dell’Ispra, che esclude i corvidi dal posticipo dell’apertura e suggerisce modalita’ di caccia non vagante nel mese di settembre.
La sentenza annulla in parte qua il calendario venatorio impugnato e ordina alla Regione di rideterminarsi sulla chiusura della caccia alla cornacchia grigia entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Le spese sono integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.