Porto di fucile per uso caccia: le segnalazioni all’autorità giudiziaria prevalgono sull’assoluzione (TAR Sardegna n. 198 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione propria della fase cautelare, il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia può essere legittimamente fondato sulla esistenza di plurime segnalazioni all’autorità giudiziaria a carico dell’interessato. L’assoluzione con formula piena “per non aver commesso il fatto”, ex art. 530, comma 2, c.p.p., non è di per sé sufficiente a fondare un positivo giudizio di affidabilità, potendo risultare ostativa al rilascio del titolo anche una sola segnalazione. Nel bilanciamento tra l’interesse privato al rilascio del titolo e l’interesse pubblico alla cautela nella circolazione delle armi, quest’ultimo prevale in sede cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, sulla base di una pluralità di deferimenti all’autorità giudiziaria. L’interessato deduceva l’illegittimità del provvedimento, valorizzando la circostanza di essere stato assolto con formula piena dal Tribunale, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

A sostegno della domanda cautelare, il ricorrente prospettava altresì il danno grave ed irreparabile derivante dall’impossibilità di esercitare l’attività venatoria. Si costituivano l’Amministrazione dell’Interno e la Questura, contestando la fondatezza delle censure e ribadendo la sussistenza dei presupposti per il diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo che il provvedimento impugnato si fondi su elementi concreti idonei a giustificare il diniego. Il Collegio ha evidenziato che il decreto questorile richiama almeno una decina di deferimenti all’autorità giudiziaria, circostanza che risulta ostativa a un giudizio positivo sull’affidabilità del soggetto.

Il Tribunale ha attribuito rilievo anche al contenuto del parere favorevole reso dal Comandante della Stazione dei Carabinieri, che pure dà atto di numerose segnalazioni, chiarendo che il ricorrente compare all’interno di un circuito di segnalazioni a livello nazionale. Tale elemento, secondo il Collegio, conferma la sussistenza di un quadro indiziario che l’Amministrazione ha correttamente posto a base della propria decisione.

Quanto all’assoluzione intervenuta, il Tribunale ha precisato che essa non è sufficiente a fondare il giudizio di affidabilità, in relazione al quale potrebbe essere sufficiente anche una sola segnalazione all’autorità giudiziaria. La valutazione demandata all’Amministrazione, infatti, non coincide con l’accertamento della responsabilità penale, ma attiene alla prognosi circa la sicura e prudente gestione delle armi da parte del soggetto.

In sede di comparazione tra gli opposti interessi, il Collegio ha infine ritenuto che dall’esecuzione del provvedimento impugnato non derivi al ricorrente un danno irreparabile, mentre risulta prevalente l’interesse pubblico alla cautela nel rilascio del porto d’armi. La natura recessiva dell’interesse privato, in una fase ancora provvisoria come quella cautelare, ha pertanto condotto al rigetto dell’istanza, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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