Impianti fotovoltaici in agro-fotovoltaico, impugnabilità degli atti GSE e diligenza dell’operatore (TAR Lombardia n. 594 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, deve ritenersi insussistente il periculum in mora quando gli atti impugnati presentano una quanto meno dubbia impugnabilità diretta e riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare situazioni derivanti da pretese ragionevolmente prevedibili sulla base del quadro normativo e disciplinare di riferimento, anche per gli investimenti effettuati. Il recupero delle somme eventualmente versate resta comunque possibile in caso di decisione di merito favorevole, con conseguente assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato la nota con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicava l’inclusione dei propri impianti nel perimetro degli impianti interessati dall’art. 15-bis del DL n. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”). L’impugnazione è stata estesa alla deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e ad altri atti, tra cui una diffida del GSE del 2026.
La ricorrente ha contestato la legittimità del meccanismo di recupero delle somme, chiedendo la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati in via cautelare. Si sono costituiti in giudizio l’ARERA e il GSE, mentre la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali non si è costituita.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare. Con il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente contesta atti del GSE rispetto ai quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, profilo che inficia la stessa ammissibilità della domanda cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris.
Quanto al periculum, il Collegio ha osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. Tale dovere di diligenza vale anche per gli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
Da ultimo, il Tribunale ha evidenziato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole alla ricorrente. Tale circostanza esclude la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, requisito indefettibile per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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