Sospensione del trasferimento del militare per l’incarico sindacale regionale (TAR Sardegna n. 197 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di personale militare, l’Amministrazione è tenuta a valutare la sussistenza di un incarico sindacale assunto dal militare prima di disporre il rientro alla sede di appartenenza. Il provvedimento di trasferimento che non dia conto della richiesta di mantenimento della sede presentata dall’interessato per ricoprire un mandato associativo sindacale è carente di istruttoria e motivazione. La tutela cautelare è volta a garantire l’effettività della posizione del militare sino alla nuova valutazione dell’Amministrazione, che deve provvedere entro il termine fissato dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato del Reggimento Lagunari “Serenissima” di Venezia, era stato assegnato in via temporanea presso il 21° Distaccamento Permanente AVES “Orsa Maggiore” di Elmas per lo svolgimento di un mandato elettorale politico. Cessata tale carica, l’Amministrazione disponeva con il Foglio di Viaggio n. 1 del 15 giugno 2026 il trasferimento del militare alla sede originaria di Venezia.

Prima dell’adozione del provvedimento, in data 15 maggio 2026, il ricorrente aveva chiesto la sospensione della procedura di reimpiego automatico, rappresentando di aver assunto la carica di Membro della Segreteria Regionale Sardegna di un’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Nel foglio di viaggio non vi era però alcun riferimento a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che il trasferimento trovava il proprio presupposto nella cessazione del mandato elettorale politico, che aveva giustificato l’assegnazione temporanea ad Elmas. Tuttavia, la documentazione versata in atti dimostrava che il militare aveva richiesto di essere rivalutato ai fini del mantenimento della sede in Sardegna, avendo assunto un incarico sindacale regionale.

Il collegio ha osservato che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna motivazione in ordine alla domanda presentata il 15 maggio 2026. La nota interna prodotta dall’Amministrazione, con cui il DIPE si era espresso nel senso del necessario rientro alla sede di Venezia, era successiva e non risultava conosciuta dall’interessato né allegata al provvedimento.

Ciò ha indotto il Tribunale a ritenere carente l’istruttoria e a disporre che l’Amministrazione rivedesse la posizione del ricorrente alla luce dell’incarico ricoperto quale Membro della Segreteria Regionale dell’associazione sindacale. In tale prospettiva, il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare, assegnando all’Amministrazione un termine di trenta giorni per la nuova determinazione e fissando la successiva camera di consiglio al 2 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *