La rimodulazione dei termini di pagamento non rientra nell’esimente revocatoria dei “termini d’uso” (Cass. civ. Sez. 1 n. 101 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, l’esimente di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., che esenta i pagamenti di beni e servizi effettuati nei “termini d’uso”, opera solo per i pagamenti che costituiscano il corrispettivo di forniture inserite nel ciclo produttivo dell’impresa e non anche per quelli eseguiti entro termini rimodulati ex post, volti a dare esecuzione a un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento. La conoscenza dello stato di insolvenza va valutata con giudizio ex ante, al momento dell’atto, e gli elementi sintomatici devono precederlo. La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito sulla scientia decoctionis è inammissibile in sede di legittimità se non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo. La consapevolezza iniziale dello stato di dissesto si proietta sui pagamenti successivi, salvo prova di fatti sopravvenuti che la parte deve fornire.
Il Fatto
Una società in amministrazione straordinaria aveva agito in revocatoria per ottenere la restituzione di pagamenti ricevuti da una propria creditrice nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di insolvenza, per complessivi euro 85.241,19. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ravvisando nella creditrice la piena consapevolezza dello stato di dissesto della debitrice, desumibile dai rapporti tra le parti. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata concomitanza della conoscenza dell’insolvenza con i singoli pagamenti, la violazione dei limiti del sindacato sul ragionamento presuntivo e l’erronea esclusione dell’esimente dei “termini d’uso”.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, riconoscendone l’infondatezza o l’inammissibilità. In primo luogo, ha precisato che, sebbene la conoscenza dello stato di insolvenza debba sussistere al momento dell’atto revocando, gli elementi che la comprovano devono necessariamente precederlo, dovendosi formulare un giudizio ex ante.
Quanto all’accertamento della scientia decoctionis, la Corte ha ricordato che esso costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, anche quando si fondi su presunzioni. La censura che prospetti una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella prescelta dal giudice di merito non integra il vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ma si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame della quaestio facti.
In relazione alla dedotta esimente, la Corte ha affermato che il rinvio ai “termini d’uso” di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. attiene alle modalità di pagamento invalse tra le parti, ma presuppone comunque che i versamenti costituiscano il corrispettivo di forniture di beni e servizi funzionali al ciclo produttivo dell’impresa. L’esenzione, volta a favorire la continuità aziendale, non può trovare applicazione quando il pagamento sia stato eseguito in esecuzione di un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento, trattandosi di una rimodulazione successiva che non rappresenta un adempimento fisiologico ma un sintomo della crisi. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui i pagamenti effettuati entro termini differenti da quelli pattuiti per dare esecuzione a un piano di rientro non sono riconducibili all’esimente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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