La revoca del fallimento rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 14351 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime successivo alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento, con provvedimento passato in giudicato, rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., la quale costituisce un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, essendo tesa ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale. Detta conseguenza, che può essere rilevata anche d’ufficio, si impone anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che integra una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità. Ne deriva la cassazione senza rinvio del decreto impugnato ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società di gestione del Casinò, avverso il decreto del giudice delegato che ne aveva escluso il credito insinuato in via privilegiata. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo legittima la motivazione per relationem del decreto di esclusione e comunque infondata la pretesa restitutoria azionata dalla società.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nel giudizio di legittimità, con la memoria da ultimo depositata, la ricorrente ha allegato e documentato che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata definitivamente revocata con decisione passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha affrontato preliminarmente la questione dell’intervenuta revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, rilevando come tale circostanza assuma rilievo decisivo ai fini dell’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo.
Richiamando il proprio precedente delle Sez. I n. 29670 dell’11/10/2022, la Corte ha chiarito che la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato determina l’improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo. Il procedimento di cui all’art. 98 l. fall. è, infatti, strettamente funzionale alla procedura concorsuale: l’accertamento del credito in quella sede produce effetti meramente endoconcorsuali, sicché, venuto meno il presupposto stesso della procedura per effetto della revoca, l’opposizione non può essere coltivata.
La Corte ha inoltre precisato che tale conseguenza, rilevabile anche d’ufficio, si impone anche nel giudizio di legittimità. A differenza della chiusura del fallimento, che determina una mera interruzione del processo, la revoca della dichiarazione di fallimento fa venir meno l’intera base su cui poggia il giudizio di opposizione, rendendone necessario l’esito di improcedibilità.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha cassato senza rinvio la pronuncia impugnata ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione del venir meno della sentenza dichiarativa del fallimento dal quale era germinata l’opposizione.
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Nota della Redazione
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