Ammissione con riserva alla valutazione dell’offerta dopo nuova esclusione per vizio di idoneità professionale (TAR Sardegna n. 169 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che accoglie l’istanza di sospensione “nei soli sensi dell’ammissione con riserva dell’impresa alla valutazione dell’offerta tecnica” non impone alla stazione appaltante di procedere alla valutazione nel merito delle buste, ma solo alla loro apertura, al fine di consentire al giudice del merito di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla luce del contenuto dell’offerta. La successiva esclusione dell’operatore, disposta dalla commissione di gara sulla base dell’offerta tecnica e non meramente ratificata dal RUP, non costituisce elusione del provvedimento cautelare quando quest’ultimo non abbia precluso l’esercizio del potere di verifica. In fase cautelare, l’ammissione con riserva alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è misura idonea a preservare l’interesse del ricorrente senza pregiudicare la celerità della procedura, evitando che l’apertura dell’offerta economica della controinteressata determini il travolgimento dell’intera fase di valutazione in caso di accoglimento del ricorso. La verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale in capo ai componenti del raggruppamento, alla luce dell’offerta tecnica, è rimessa al giudizio di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, mandataria di un costituendo RTI, aveva impugnato l’esclusione dalla gara indetta dal Comune per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei lavori di sistemazione dei parcheggi del litorale e la realizzazione di un nuovo parcheggio. L’esclusione era motivata dalla carenza del requisito di idoneità professionale per la gestione del servizio parcheggi a pagamento, non risultando tale attività tra quelle indicate nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Con ordinanza cautelare il Tribunale aveva ammesso con riserva la ricorrente alla valutazione dell’offerta tecnica, ritenendo l’interpretazione della stazione appaltante non coerente con il principio di logicità. La stazione appaltante aveva quindi riaperto la busta contenente l’offerta tecnica ma, con nuovo provvedimento, aveva nuovamente escluso la ricorrente, rilevando che dall’offerta emergeva un coinvolgimento della mandataria anche nella gestione del servizio e della mandante anche nella realizzazione delle opere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’istanza ex art. 59 cod. proc. amm., ritenendo che l’ordinanza cautelare n. 127/2026 non comportasse necessariamente per la stazione appaltante l’obbligo di esaminare nel merito l’offerta tecnica ed economica della ricorrente, ma solo l’apertura della prima, anche al fine di valutare compiutamente la sussistenza dei requisiti di partecipazione. La nuova esclusione, pertanto, non costituiva elusione del provvedimento cautelare.

Quanto all’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti, il Collegio ne ha disposto l’accoglimento nei soli sensi dell’ammissione con riserva della ricorrente alla valutazione dell’offerta tecnica e, successivamente, alla fase di valutazione delle offerte economiche. Il bilanciamento degli interessi ha portato a ritenere che tale misura preservi l’interesse della ricorrente senza pregiudicare l’interesse pubblico alla tempestività della procedura.

L’apertura dell’offerta economica della controinteressata, in assenza di sospensione, comporterebbe infatti il rischio del travolgimento dell’intera fase di valutazione in caso di accoglimento del ricorso, con regressione della gara e allungamento dei tempi. La valutazione della sola ulteriore offerta tecnica e delle complessive due offerte economiche non determina invece un reale pregiudizio per la celerità delle operazioni di gara.

Il Tribunale ha infine rimesso al giudizio di merito la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale delle imprese raggruppate alla luce del contenuto dell’offerta tecnica, confermando l’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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