Fissazione dell’udienza di merito come misura cautelare atipica (TAR Sardegna n. 144 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza di sospensione cautelare, il giudice amministrativo può ritenere che le esigenze prospettate dal ricorrente siano adeguatamente tutelate non già dalla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, bensì dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Tale modalità di tutela, che si sostanzia in una misura cautelare atipica, è ammissibile quando la decisione nel merito possa intervenire in un termine ragionevolmente breve e non risulti necessario disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati. In tal caso, la fissazione dell’udienza pubblica costituisce la forma di tutela idonea a contemperare le contrapposte esigenze delle parti, ancorché non ricorrano i presupposti per una pronuncia di accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della nautica, aveva presentato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna un’istanza di concessione demaniale marittima quadriennale. L’Amministrazione, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l’istanza con provvedimento successivo, ritenendo, in base all’interpretazione dell’avviso di pubblicazione, che la domanda non potesse essere accolta.
La società ha pertanto impugnato il diniego e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si è costituita in giudizio la controinteressata, cui risultava essere stato rilasciato, medio tempore, il titolo concessorio, nonché l’Amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate senza disporre la sospensione degli atti impugnati.
Il Collegio ha fatto applicazione del principio di atipicità delle misure cautelari che informa il processo amministrativo, in base al quale l’organo giurisdizionale può modulare la tutela incidentale in conformità alle caratteristiche del caso concreto, non essendo vincolato alla sola alternativa tra accoglimento e rigetto dell’istanza.
In particolare, la fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., è stata considerata dal Tribunale misura sufficiente a garantire una tutela sollecita ed effettiva, atteso che la trattazione della causa nel merito sarebbe intervenuta a breve distanza di tempo dalla camera di consiglio.
Il Tribunale ha accolto, pertanto, l’istanza cautelare “nei termini precisati in motivazione”, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2026 per la trattazione del merito e rimettendo ogni statuizione sulle spese di lite alla medesima fase.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.