Ottemperanza al giudicato e ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo (TAR Campania n. 1770 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il creditore che agisca per l’adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato. Ne consegue che, decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996, la mancata contestazione dei fatti dedotti dal ricorrente e la mancata dimostrazione dell’avvenuta esecuzione fondano l’accertamento dell’inottemperanza in forza del principio di non contestazione. L’accoglimento legittima la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, agivano davanti al TAR Campania per l’integrale ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il loro diritto all’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2008/2009 con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 63 d. lgs. n. 165/2001, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera, anche a fini previdenziali.
Deducevano che l’amministrazione aveva dato esecuzione solo alla parte relativa all’immissione in ruolo, omettendo la ricostruzione di carriera. Il titolo, passato in giudicato e notificato con formula esecutiva, non aveva trovato attuazione. Il giudice dell’esecuzione civile aveva dichiarato l’improseguibilità della procedura per l’infungibilità della prestazione. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’inadempimento, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio generale in tema di prova dell’inadempimento: il creditore prova soltanto il titolo della pretesa e allega l’inadempimento; grava sul debitore la prova del fatto estintivo. Nel caso di specie la pretesa creditoria è cristallizzata nella sentenza azionata in executivis.
Risultava in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo spedito in forma esecutiva. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza era decorso, essendo il ricorso notificato il 25.5.2023.
Il Ministero, costituitosi, non aveva contestato i fatti dedotti da controparte né provato di aver effettuato la ricostruzione di carriera dovuta, né il pagamento delle somme. Il Collegio ha quindi deciso sulla scorta delle sole allegazioni dei ricorrenti, in forza del principio di non contestazione.
Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso e accertare l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di provvedere alla ricostruzione di carriera, anche a fini previdenziali, con inquadramento retributivo quali dipendenti di ruolo dall’anno scolastico 2008/2009, oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di 60 giorni.
Il Collegio ha ritenuto equo, tenuto conto del tempo trascorso, il parametro di € 30,00 al giorno a titolo di penalità di mora, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa. Ha inoltre nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.