Proroga dei termini di deposito della CTU non accompagnata dall’incremento del fondo spese (TAR Sardegna n. 727 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini per il deposito della consulenza tecnica d’ufficio può essere accordata dal giudice amministrativo su motivata istanza del consulente, ma la richiesta di incremento del fondo spese non è accoglibile quando la consulenza sia ormai in fase conclusiva, giacché il relativo onere confluirà nella liquidazione definitiva delle spese di lite.

Il Fatto

Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale n. 8/2021, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione “Is Arenas” e la condanna del Comune di Narbolia alla loro presa in carico per stralci funzionali. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una CTU, concedendo plurime proroghe dei termini per il deposito della relazione peritale a causa della complessità delle operazioni.

Con l’ultima istanza, il consulente tecnico d’ufficio ha chiesto un’ulteriore proroga, rappresentando che le spese sostenute ammontavano a 15.597,71 euro rispetto al fondo spese iniziale di 3.000,00 euro, e domandando un incremento del fondo di ulteriori 13.000,00 euro per fronteggiare i costi residui.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha accolto l’istanza di proroga, rimodulando i termini: conclusione delle operazioni peritali e invio della bozza di CTU ai consulenti tecnici di parte entro il 1° settembre 2026; deposito delle eventuali osservazioni entro il 20 settembre 2026; deposito della relazione peritale definitiva entro il 5 ottobre 2026.

Quanto alla richiesta di incremento del fondo spese, il Collegio l’ha ritenuta non accoglibile in questa sede, valorizzando lo stato della consulenza, ormai in fase conclusiva: la circostanza che le attività peritali siano prossime alla definizione rende, infatti, preferibile demandare la complessiva regolazione delle spese alla liquidazione definitiva, che avverrà all’esito del giudizio.

Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del ricorso alla Sezione Seconda per competenza, cui spetterà fissare l’udienza di trattazione della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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