Ottemperanza per la Carta del docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 272 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 cod. proc. amm., la condanna dell’amministrazione all’attivazione della Carta elettronica del docente deve essere eseguita nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente detto termine, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta, senza attendere l’ulteriore inerzia dell’amministrazione, assegnando allo stesso un termine per provvedere. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta qualora sussistano «altre ragioni ostative», tenuto conto della natura del procedimento, della sua serialità e della funzione non alimentare del beneficio.
Il Fatto
Un docente di ruolo agiva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro per vedersi riconoscere il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il Tribunale di Sassari, con sentenza passata in giudicato, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dell’interessato l’importo complessivo di 1.000,00 euro.
Non avendo l’amministrazione ottemperato spontaneamente alla pronuncia nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero viene pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dall’intervento richiesto dalla parte. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso.
Viene invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ritiene sussistenti «altre ragioni ostative» alla applicazione della misura, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Le spese di lite, poste a carico dell’amministrazione soccombente, vengono liquidate in misura ridotta a 400,00 euro, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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