Sopravvenuta carenza di interesse sull’istanza di sostituzione del commissario ad acta per intervenuto adempimento (TAR Sardegna n. 725 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’istanza di sostituzione del commissario ad acta, proposta ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, sia pure dopo l’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento spontaneo e di quello ulteriore concesso al commissario, provveda comunque a dare esecuzione al giudicato. In tal caso, il giudice dichiara la carenza di interesse alla decisione sull’istanza sostitutiva, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività commissariale, e può compensare le spese della fase considerata la natura e il limitato apporto difensivo richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente, un avvocato, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Sardegna, sez. I, n. 317 dell’11 aprile 2025, con la quale gli erano state liquidate le spese di lite in € 250,00, oltre accessori, a carico dell’azienda sanitaria locale. Con successiva sentenza n. 62 del 22 gennaio 2026, il Tribunale aveva accolto il ricorso, condannando l’amministrazione a corrispondere la somma entro quindici giorni e nominando, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nell’identità del Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità.

Decorso infruttuosamente il termine per l’adempimento spontaneo, il difensore notificava formale invito e costituzione in mora sia all’amministrazione sia al commissario. Constatata l’inerzia di entrambi, il ricorrente proponeva istanza di sostituzione del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., depositata il 10 marzo 2026. Successivamente, con memoria del 14 marzo 2026, lo stesso ricorrente comunicava l’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’istanza di sostituzione del commissario ad acta era finalizzata a superare l’inerzia dell’organo nominato, affinché fosse data esecuzione al giudicato concernente il pagamento delle spese di lite. Tale istanza, tuttavia, presuppone la persistenza dell’inottemperanza e la necessità di un intervento sostitutivo per garantire l’esecuzione della sentenza.

Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, l’amministrazione aveva adempiuto al precetto derivante dalla sentenza oggetto di ottemperanza. L’obbligo di pagamento risultava quindi soddisfatto, venendo meno la ragione pratica che sorreggeva la richiesta di sostituzione dell’organo commissariale. Il Tribunale dà atto dell’intervenuto adempimento e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’istanza.

Quanto alle spese della fase, il Collegio le dichiara interamente compensate, considerando la natura della questione — avente ad oggetto la sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza che aveva già condannato l’amministrazione alle spese — e il limitato apporto difensivo richiesto. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, l’interesse alla decisione deve essere valutato con riferimento all’effettiva utilità che il ricorrente può conseguire, utilità che viene meno quando l’amministrazione, ancorché tardivamente, ottempera al giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *