Il fumus cautelare non supera l’accertamento dei Vigili del Fuoco in assenza di prova contraria idonea (TAR Sardegna n. 106 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, l’istanza di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente è respinta quando il ricorrente non superi la soglia del fumus boni iuris, non essendo sufficiente a contrastare l’accertamento tecnico dei Vigili del Fuoco una relazione peritale di parte, la cui natura giuridica è di mera difesa e che non fornisca prova idonea della riconduzione del danno ad un’opera pubblica realizzata da terzi. Inoltre, non sussiste il requisito del periculum in mora quando il provvedimento impugnato imponga unicamente verifiche di sicurezza e non lavori, trattandosi di un pregiudizio meramente economico, che non integra il carattere di gravità e irreparabilità richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Iglesias ha intimato ai proprietari di un’area catastale di eseguire, entro dieci giorni, verifiche di sicurezza su un muro di contenimento interessato da cedimenti, con previsione di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza.
I ricorrenti hanno impugnato l’atto, sostenendo che il cedimento non fosse a loro ascrivibile ma fosse riconducibile ai lavori pubblici per la realizzazione di un adiacente parcheggio, commissionati dal Comune e diretti da un controinteressato. Hanno dedotto l’assenza dei presupposti di contingibilità e la violazione del principio di proporzionalità per il breve termine assegnato, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società controinteressata, osservando che i ricorrenti ne allegano la responsabilità nella verificazione dell’evento.
Nel merito, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris. L’istruttoria condotta dal Comune, basata sugli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco, ha ricondotto il cedimento del muro all’evento meteorologico eccezionale verificatosi tra il 19 e il 23 gennaio 2026. Tale riscontro non è stato efficacemente contrastato dalla relazione peritale prodotta dai ricorrenti, considerata inidonea sia per la sua natura di difesa, sia perché non fornisce prova concreta del nesso causale tra il crollo e la realizzazione del parcheggio, opera conclusa nel luglio 2024 e collaudata staticamente nel gennaio 2025.
Il Tribunale ha altresì escluso il requisito del periculum in mora. L’ordinanza impugnata non ordina lavori ma semplici verifiche di sicurezza, finalizzate all’individuazione degli interventi necessari. Ne deriva che il pregiudizio lamentato, quand’anche l’ordine fosse illegittimo, rileverebbe solo sul piano economico, il quale non costituisce danno grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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