Correzione di errore materiale per omessa indicazione dell’avvocato antistatario (TAR Marche n. 850 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il difensore che abbia formulato nel corso del giudizio la richiesta specifica di dichiararsi antistatario è legittimato a proporre istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a., essendo tale omissione riconducibile a una svista accidentale del giudicante. L’errore correggibile è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale, rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile e desumibile dal contesto stesso dell’atto. Costituisce errore materiale l’omessa indicazione, nel capo sulle spese, dell’avvocato dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93, 1° comma, c.p.c.
Il Fatto
Con la sentenza n. 459 del 04.04.2026, il TAR Marche ha definito il giudizio promosso dal ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, relativo al computo, ai fini pensionistici, di un periodo antecedente al conseguimento del diploma di laurea. Il ricorrente, difeso da un unico avvocato che aveva chiesto la distrazione delle spese, ha proposto istanza di correzione di errore materiale, rilevando che nel dispositivo della sentenza, nel capo relativo alle spese, non era stata inserita la precisazione “in favore dei procuratori antistatari”.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la correttezza della proposta dell’istanza, rilevando che il ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuta notifica alla parte resistente, come richiesto dall’ordinanza collegiale n. 634 del 07.05.2026, e che non è stato manifestato dissenso dalla controparte ai sensi dell’art. 86, 2° comma, c.p.a.
Il Collegio ha quindi rammentato che, per costante giurisprudenza, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, e che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato la richiesta specifica. A sostegno, il TAR ha citato Cons. Stato, Sez. II, decr. coll. 11 febbraio 2025, n. 1110 e Cons. Stato, Sez. VII, decr. coll. 8 luglio 2025, n. 5944.
Nel caso di specie, il Collegio ha accertato che nelle conclusioni del ricorso introduttivo era stata richiesta la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese “da riconoscere in favore dell’avvocato antistatario”, richiesta ribadita con nota depositata in data 30.12.2025. Alla luce dell’art. 93, 1° comma, c.p.c., il TAR ha ritenuto palese l’errore materiale prospettato, consistente nell’omessa indicazione dell’avvocato dichiaratosi antistatario nel capo relativo alla disciplina delle spese.
Il Collegio ha, pertanto, accolto l’istanza, disponendo che nel dispositivo della sentenza n. 459 del 2026 l’espressione “Spese compensate, con rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente” fosse sostituita con “Spese compensate, con rimborso del contributo unificato in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93, 1° comma, c.p.c.”. Ha demandato alla Segreteria della Sezione i relativi adempimenti, da eseguirsi entro venti giorni dal deposito del decreto, con indicazione degli estremi del provvedimento sull’originale della sentenza. Il Collegio ha infine dichiarato non luogo a provvedere sulle spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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