Accolta l’ottemperanza per la Carta del docente: condanna all’esecuzione e no all’astreinte (TAR Sardegna n. 596 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può legittimamente agire ex art. 112 c.p.a.. Accolta la domanda, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve, invece, essere esclusa qualora sussistano “altre ragioni ostative”, riconducibili alla complessità del procedimento amministrativo necessario per l’esecuzione e alla natura non alimentare del beneficio riconosciuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo complessivo di euro 2.500,00. La sentenza, notificata all’amministrazione in data 5 agosto 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Non avendo l’amministrazione provveduto all’adempimento nemmeno dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha, pertanto, disposto la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il giudice ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice.

Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il TAR l’ha respinta, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. configura come autonomo limite alla misura coercitiva la sussistenza di «altre ragioni ostative». Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti come le società SO.GE.I. e CONSAP, e nella natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento ma come incentivo alla formazione.

Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in misura ridotta a euro 400,00 per la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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