Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine dilatorio di centoventi (TAR Lombardia n. 4415 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando l’amministrazione, destinataria del titolo esecutivo ritualmente notificato, non provi l’integrale esecuzione del disposto giudiziale. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e l’avvio dell’esecuzione giudiziale. Ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., il titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, fin d’ora, un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2021/2022, con la sentenza n. 5023/2025 emessa il 18 novembre 2025. La pronuncia, notificata all’amministrazione il 21 novembre 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 marzo 2026.

Poiché l’amministrazione scolastica non ha eseguito il disposto giudiziale, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della somma liquidata e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, muovendo dall’accertamento dei presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento dell’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano.

Il TAR ha quindi verificato il rispetto del termine dilatorio: la sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle amministrazioni resistenti il 21 novembre 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Tale disposizione individua il lasso temporale minimo necessario tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e l’avvio dell’esecuzione giudiziale.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo la sentenza dotata di attestazione di conformità, come affermato dal Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Su questa base ha escluso che l’amministrazione potesse sottrarsi all’esecuzione.

Decisiva è risultata l’assenza di prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Da qui l’accoglimento del ricorso e il conseguente obbligo, entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, di erogare la somma liquidata, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il TAR ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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