Rigetto dell’istanza cautelare per ricorso privo di fumus boni iuris (TAR Sardegna n. 77 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare la concessione della misura incidentale è subordinata alla verifica del fumus boni iuris, ossia alla ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso. Ove il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione ampia ed esaustiva, supportata da puntuali riferimenti documentali, e il ricorso non prospetti elementi idonei a superare tale motivazione, l’istanza di sospensione deve essere respinta per assenza del requisito della probabilità di esito favorevole. La reiezione dell’istanza cautelare non comporta, di per sé, la soccombenza virtuale nel merito, ma si fonda sulla valutazione sommaria propria della fase incidentale.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il decreto con cui il Questore di Cagliari aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento, emesso in data 24 ottobre 2025 e notificato il 1° dicembre 2025, veniva contestato con ricorso al TAR Sardegna, con domanda di sospensione cautelare dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere all’impugnazione.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, riunita la camera di consiglio, ha valutato la domanda cautelare alla luce dei parametri propri della fase incidentale. Ha rilevato che il decreto impugnato presentava una motivazione ampia ed esaustiva, sorretta da puntuali riferimenti documentali, tale da superare la soglia di sufficienza richiesta e da offrire una compiuta spiegazione delle ragioni del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla luce di tale motivazione, il collegio ha ritenuto che il ricorso non presentasse le ragionevoli probabilità di esito favorevole richieste per la concessione della misura cautelare. La valutazione ha assunto quindi carattere negativo in punto di fumus boni iuris, pur non entrando nel merito delle questioni sostanziali che restano riservate alla fase di merito.
Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, considerata la natura della decisione, e ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679, a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
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