Ottemperanza per la carta docente: accoglimento e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 515 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza, proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., è accolta allorché risulti notificato il titolo esecutivo e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia provveduto all’integrale adempimento. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da subito il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, senza liquidazione di compenso. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della carta elettronica del docente e nella natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, la sentenza n. 119/2024, che accoglieva la domanda volta al riconoscimento del beneficio della c.d. “carta docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per i periodi di servizio non coperti da prescrizione, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.500,00. La sentenza, divenuta definitiva, era stata notificata all’Amministrazione in data 23 luglio 2024.
Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il docente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e l’applicazione dell’astreinte, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, constatando l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 23 luglio 2024, il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha, quindi, accolto il ricorso, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. configura un’autonoma ragione ostativa alla condanna, rappresentata dalle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio. Nel caso di specie, tale ragione è stata individuata nella complessità del procedimento di attivazione della carta elettronica, che coinvolge più soggetti come le società SO.GE.I. e CONSAP e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto.
Infine, il giudice ha valorizzato la natura del beneficio, qualificandolo come incentivo meramente eventuale e non quale mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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