Carta docente: ottemperanza e no all’astreinte per il Ministero (TAR Sardegna n. 510 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è fondata quando, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione non abbia provveduto a dare esecuzione al giudicato, dovendo il giudice condannarla a provvedervi entro un nuovo termine e nominare sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. In materia di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata in ragione di “altre ragioni ostative”, tra cui la complessità del procedimento amministrativo per l’erogazione del beneficio, la natura seriale del contenzioso e la funzione non alimentare della prestazione, che riducono i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Il Fatto
Un docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2024, agiva davanti al TAR Sardegna per l’ottemperanza. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, ma nessun adempimento era seguito; risultava inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata, con conseguente inutile decorso del termine di legge per l’adempimento spontaneo. Ha pertanto condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato fin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a livello territoriale.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la possibilità di negare la misura in presenza di “altre ragioni ostative” che rendano non manifestamente iniqua l’esenzione del debitore pubblico. Ha quindi valorizzato la complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e l’eccezionale mole del contenzioso seriale, oltre alla natura del beneficio come incentivo formativo e non come mezzo di sostentamento.
Da ultimo, il TAR ha posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, liquidandole in misura ridotta in considerazione della natura ripetitiva e standardizzata dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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