Cessata materia del contendere se l’ostensione è avvenuta dopo il ricorso (TAR Lazio n. 13269 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’Amministrazione abbia provveduto all’ostensione dei documenti richiesti ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 nel corso del giudizio, integralmente soddisfacendo la pretesa azionata. La sopravvenuta ostensione successiva alla notifica del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, atteso che la conoscenza dei documenti è stata conseguita solo a seguito dell’iniziativa giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in Bracciano, aveva proposto istanza di accesso agli atti all’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione concernente il predetto immobile. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, il ricorrente aveva adito il TAR Lazio per l’annullamento del silenzio-diniego e per l’accertamento del diritto di accesso, con conseguente condanna all’ostensione dei documenti richiesti.
Nel giudizio si era costituita la Regione Lazio, mentre i controinteressati, proprietari dell’immobile indicato nell’istanza, non si erano costituiti.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, con memoria depositata in data 26 giugno 2026, aveva dichiarato integralmente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio, in ragione dell’avvenuta ostensione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.
Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa ostensiva del ricorrente. La declaratoria si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dall’intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di condannare l’Amministrazione resistente, avendo la stessa osteso i documenti solo successivamente alla notifica e al deposito del ricorso. Tale circostanza ha determinato la necessità per il ricorrente di instaurare il giudizio per conseguire la conoscenza degli atti richiesti, sicché la soccombenza virtuale dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha, infine, liquidato le spese in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ed ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa sulla base dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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