Sospensione dell’astreinte e nomina del commissario ad acta nell’ottemperanza per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 386 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione non osta di per sé all’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma il giudice ben può respingerla ravvisando “altre ragioni ostative” all’irrogazione. Tali ragioni sussistono quando l’esecuzione della sentenza di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente implichi un procedimento complesso e articolato per fasi, coinvolgente una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e quando il beneficio economico, per la sua modestia, non si configuri come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale e facoltativo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione dell’importo complessivo di 1.500,00 euro. Il titolo esecutivo, notificato all’Amministrazione, non aveva ricevuto alcun adempimento e risultava decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo risultava inutilmente decorso. Ha quindi disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, e ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni per l’esecuzione, con ricorso, in caso di incapienza, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui il limite della manifesta iniquità si accompagna a quello, autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative». Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta del docente, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP e che culmina in strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sul Ministero.
Ha ulteriormente valorizzato la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta a 400,00 euro, considerando l’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, e le ha distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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