Carta docente e retribuzione professionale: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 388 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al titolo. Il provvedimento di condanna al pagamento di somme determinate nei criteri dal contratto collettivo è eseguibile anche quando la sentenza ottemperanda non indichi l’importo esatto, purché il credito sia agevolmente determinabile. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta e, su domanda, la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali. La procura ad litem priva dei requisiti di specialità è sanabile mediante il deposito di nuovo mandato entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00, e a corrisponderle la retribuzione professionale docenti ex art. 7, CCNL 2001 per l’anno scolastico 2018/2019.
La ricorrente chiede inoltre la condanna al pagamento della c.d. penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio. Con ordinanza istruttoria il Collegio segnala alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della validità della procura ad litem, priva dei requisiti di specialità, e concede termine perentorio per la produzione di valido mandato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la ricorrente ha depositato, nel termine assegnato, un nuovo mandato processuale recante i necessari requisiti di specialità. La questione di rito è pertanto superata e il ricorso può essere esaminato nel merito.
Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il Tribunale accerta che è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti né risulta che abbia dato esecuzione, anche parziale, alla sentenza del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
In ordine alla condanna alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, il Collegio osserva che, sebbene la sentenza ottemperanda non abbia indicato l’ammontare del credito, questo è agevolmente determinabile sulla base dei criteri definiti dal CCNL. Il Ministero è quindi ordinato a ottemperare rilasciando la carta elettronica con accredito di € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi, e a corrispondere gli importi dovuti per la retribuzione professionale.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega. Accoglie altresì la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo del giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione e dies ad quem all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato distratto in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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