Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente: nomina del commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 383 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta laddove ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio economico, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente, mediante accreditamento sulla predetta carta della somma di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse dato corso all’adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la ritualità della domanda, verificando la notifica della sentenza ottemperanda, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il TAR l’ha respinta. Dopo aver richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha individuato nell’art. 114 c.p.a. un limite autonomo rispetto alla manifesta iniquità, rappresentato dalla sussistenza di “altre ragioni ostative”, il Collegio ha ravvisato nel caso di specie plurime ragioni ostative. Ha osservato che l’esecuzione delle sentenze concernenti la Carta del docente implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, con inevitabili riflessi sui tempi di completamento dell’adempimento. Ha altresì valorizzato l’eccezionale mole di contenzioso seriale e la natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non quale mezzo di sostentamento.
In conclusione, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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