Validità della clausola di solidarietà passiva degli eredi del fideiussore (Cass. civ. Sez. 3 n. 292 del 06.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un contratto di garanzia con cui si pattuisce che le obbligazioni del garante siano solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa non integra un patto successorio vietato ai sensi dell’art. 458 cod. civ., poiché non incide sulla delazione ereditaria e conserva una funzione di garanzia, rafforzando la posizione del creditore garantito. Tale pattuizione non viola neppure il principio di relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 cod. civ., atteso che gli eredi possono sottrarsi al vincolo rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario, ai sensi degli artt. 470 e 484 cod. civ. La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante, che non costituisce fatto notorio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dall’erede di una fideiussore, deceduta, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore dell’istituto di credito per il saldo di un conto corrente e la restituzione di un finanziamento garantito dalla dante causa. L’opponente eccepiva la nullità della clausola contrattuale che rendeva le obbligazioni derivanti dalla fideiussione solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori, assumendo che essa configurasse un patto successorio elusivo delle norme sulla ripartizione dei debiti ereditari, e contestava il credito per interessi usurari e anatocistici. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo, ma la Corte d’appello di Roma, riqualificato il contratto come autonomo di garanzia, rigettava entrambi i gravami, ritenendo legittima la clausola impugnata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente rigettato i primi due motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, il Collegio ha escluso il vizio ex art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di reiezione implicita della domanda, e ha dichiarato inammissibili le censure per mancata produzione del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust, ribadendo che esso non è un fatto notorio e che il suo rilievo d’ufficio non può sopperire alle carenze allegatorie delle parti.

Il terzo motivo, incentrato sulla questione di nomofilachia, ha offerto l’occasione per un principio affermato in modo granitico: la clausola sulla solidarietà degli eredi nelle obbligazioni del garante è valida. Il Collegio ha escluso la natura di patto successorio, poiché la clausola non incide sulla delazione ma svolge una funzione di garanzia con proiezione futura, e ha superato il rilievo della violazione dell’art. 1372 cod. civ., poiché gli eredi possono sempre sottrarsi rinunciando all’eredità o accettando con beneficio d’inventario. Quanto al quarto motivo, relativo alla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, esso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e genericità della censura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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