Inquadramento del personale in comando e fissazione del merito: rigetto dell’istanza cautelare e prioritaria verifica della giurisdizione (TAR Sardegna n. 38 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo di esclusione da una procedura selettiva può essere respinta quando le ragioni del ricorrente possano essere utilmente soddisfatte dalla celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito. In presenza di una preliminare esigenza di verifica della giurisdizione e di rilevanti interessi pubblici e privati sottesi alla causa, il giudice amministrativo può disporre il dimezzamento dei termini processuali ex art. 73, c. 1, cod. proc. amm., al fine di assicurare una sollecita definizione del giudizio, con conseguente reiezione dell’istanza cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di altra Amministrazione in posizione di comando presso la Regione autonoma della Sardegna, impugnava la determinazione con cui era stato escluso dalla procedura di inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione regionale, disciplinata dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

L’impugnazione, corredata da istanza cautelare di sospensione dell’efficacia, era estesa al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027) e alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione, nonché, “per quanto occorrer possa”, alla circolare assessorile attuativa. Il ricorrente deduceva l’illegittimità dei requisiti stabiliti per l’inquadramento, ritenendoli lesivi delle proprie aspettative professionali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, pur senza esaminare il fumus della controversia, ha ritenuto preliminarmente necessario verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda. Tale esigenza, insieme alla valutazione delle ragioni cautelari prospettate, ha indotto il Collegio a ritenere che la tutela invocata potesse essere efficacemente garantita dalla sollecita definizione del giudizio di merito.

L’ordinanza non si pronuncia sulla fondatezza dell’istanza, ma adotta una soluzione processuale volta a evitare una decisione affrettata in sede cautelare, privilegiando la trattazione nel merito della causa. La fissazione dell’udienza pubblica in data ravvicinata consente di contemperare le esigenze del ricorrente con la necessità di un approfondimento pieno delle questioni di diritto sollevate.

In tale prospettiva, il Collegio ha disposto il dimezzamento dei termini processuali, ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ritenendo la misura necessaria in ragione dei particolari interessi pubblici e privati sottesi alla causa. Tale strumento processuale, previsto per le controversie di particolare urgenza, accelera il deposito di memorie e documenti, garantendo una definizione rapida del giudizio.

La reiezione dell’istanza cautelare non è pertanto fondata su una valutazione di infondatezza della domanda, ma sulla constatazione che la celere fissazione dell’udienza di merito rende non più necessaria la misura interinale. La compensazione delle spese della fase cautelare riflette la peculiarità della decisione, adottata sulla base di valutazioni di opportunità processuale e non di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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