Opere precarie e stagionali: l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e non richiede nuova comunicazione di avvio (TAR Sardegna n. 195 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la qualificazione delle opere come precarie e stagionali deve essere desunta non solo dal tenore letterale del titolo autorizzativo, ma anche dagli atti endoprocedimentali predisposti dallo stesso istante, quali la relazione paesaggistica e tecnica allegate alla dichiarazione unica autocertificativa. L’art. 10 del regolamento comunale che fissa la durata trimestrale delle autorizzazioni stagionali non può essere impugnato tardivamente, ove la ricorrente ne avesse conoscenza sin dalla domanda. L’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto e vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento per opere ulteriori rispetto a quelle già comunicate, né una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico al ripristino. La misura demolitoria ha natura reale e può essere rivolta al proprietario, al possessore o al detentore, anche se estranei alla commissione dell’abuso, essendo irrilevante l’elemento soggettivo. Il decorso del tempo non genera legittimo affidamento in capo a chi ha realizzato opere abusive.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area di 140 ettari nel Comune di Quartu Sant’Elena aveva ottenuto, tra il 2009 e il 2011, una serie di Provvedimenti Unici per la realizzazione di strutture amovibili di supporto alla balneazione nelle località prospicienti le spiagge. Nel 2025 il Comune avviava un procedimento sanzionatorio per violazioni edilizie, contestando la mancata rimozione stagionale delle opere, e adottava infine un’ordinanza di demolizione. Avverso la comunicazione di avvio, gli atti prodromici e l’ordinanza finale proponevano ricorso sia la società proprietaria, sia la società affittuaria e la subaffittuaria del ramo d’azienda turistico-commerciale.
Le ricorrenti sostenevano che i titoli autorizzativi legittimassero opere permanenti, pur se amovibili, e censuravano l’ordinanza di demolizione per violazione delle garanzie procedimentali, per l’inclusione di opere non oggetto di comunicazione di avvio e per la mancata distinzione delle responsabilità tra i diversi soggetti. Il Comune eccepiva l’inammissibilità delle impugnazioni avverso gli atti endoprocedimentali e la tardività di alcune censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, stante la connessione oggettiva. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, poiché gli atti impugnati con il ricorso principale erano comunque prodromici all’ordinanza di demolizione, impugnata con motivi aggiunti che estendevano i vizi all’atto finale.
Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi della natura permanente delle opere, valorizzando il contenuto degli atti endoprocedimentali. La relazione paesaggistica e la relazione tecnica allegate alla DUAAP, presentata dalla stessa società, qualificavano espressamente l’intervento come costituito da “manufatti temporanei e stagionali” ai sensi dell’art. 16 del Regolamento edilizio, richiamando la durata trimestrale di cui all’art. 10 del Regolamento per l’installazione di manufatti amovibili. Tali riferimenti, provenienti dalla stessa parte istante, non potevano essere superati dalla mera omissione dell’obbligo di rimozione nel testo del provvedimento autorizzatorio.
Quanto ai provvedimenti successivi del 2010 e 2011, la Corte ha chiarito che la prescrizione di rimozione in essi contenuta non può modificare retroattivamente il titolo del 2009, ma assume valenza interpretativa in una logica di lettura coordinata e sistematica. La tesi della ricorrente sulla concessione edilizia “in precario” è stata respinta: il titolo era stato rilasciato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) della L.R. n. 23/1985, come integrato dalla L.R. n. 5/2003, per opere precarie e stagionali.
Sulle censure relative all’ordinanza di demolizione, il TAR ha ribadito che l’ordine di demolizione è atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha inoltre escluso l’illegittimità per la mancata inclusione della platea in cls nella comunicazione originaria, applicando il meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso che il provvedimento avrebbe avuto il medesimo contenuto. La circostanza che le opere fossero preesistenti e note all’amministrazione non le legittima, essendo la misura demolitoria di natura reale, opponibile anche a soggetti estranei all’abuso, con obbligazione trasmissibile agli eredi e agli aventi causa.
Il TAR ha infine disatteso la doglianza sulla mancata prova della natura pubblica dei sottoservizi, rilevando che le difficoltà esecutive della demolizione non incidono sulla legittimità dell’ordinanza, e ha valorizzato la fede privilegiata del verbale di sopralluogo, che fa piena prova fino a querela di falso.
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Nota della Redazione
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