Incompatibilità protezione internazionale ed emersione art 103 d l 34 2020 (TAR Piemonte n. 380 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di protezione internazionale e la procedura di emersione ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 non sono tra loro incompatibili. La condizione del richiedente asilo è di regolarità solo temporanea e precaria, rispondendo a un meccanismo di fictio iuris, e non integra quella condizione di effettiva regolarità che sola preclude l’accesso all’emersione. L’inesistenza di una preclusione testuale, sistematica o teleologica impone di ammettere la contemporanea proposizione delle due istanze. Una lettura contraria violerebbe i principi europei di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, e non può pretendere dal cittadino straniero una rinuncia eterodiretta a una delle posizioni giuridiche coinvolte.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020. La Questura di Torino l’ha dichiarata inammissibile, ravvisando un’incompatibilità tra la richiesta di emersione e la domanda di protezione internazionale in precedenza presentata.
Il provvedimento, notificato in data 31/05/2021, si fonda sull’assunto che la condizione di regolarità derivante dalla proposizione della domanda di asilo precluda l’accesso alla procedura, riservata a chi ha un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019. Il ricorrente impugna la determinazione davanti al TAR Piemonte, deducendo la piena compatibilità delle due istanze e la violazione delle proprie prerogative partecipative. Il Ministero dell’Interno resiste senza rassegnare difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’unico presupposto giustificativo della determinazione impugnata: l’affermata incompatibilità tra la procedura di emersione e la domanda di protezione internazionale. L’Amministrazione riteneva che la condizione di regolarità discendente dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 25/2008 — che autorizza il richiedente a rimanere nel territorio fino alla decisione della Commissione territoriale — escludesse l’accesso alla procedura riservata a chi versa in condizione di irregolarità.
La ricostruzione non convince. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, di primo e secondo grado, unanime nell’escludere argomentazioni testuali e sistematiche a sostegno dell’incompatibilità. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la condizione del richiedente asilo è del tutto diversa da quella degli altri titoli di soggiorno: risponde a un meccanismo di fictio iuris e non integra una condizione di regolarità in senso stretto (Cons. Stato, Sez. III, n. 1712 e n. 1706 del 2025; in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, n. 861 del 2024, n. 7581, n. 7471, n. 5986 e n. 11281 del 2022).
Il Collegio condivide tale orientamento e ne trae le conseguenze. Una lettura che escludesse il richiedente asilo dall’ambito applicativo della procedura violerebbe principi di rango europeo: la parità di trattamento, la non discriminazione e, in particolare, la proporzionalità. Escluderlo non è necessario per la finalità perseguita dal legislatore né proporzionato, perché provoca un sacrificio ingiustificato della posizione giuridica del destinatario.
Il Collegio sottolinea inoltre come la preclusione non possa fondarsi su una pretesa rinuncia eterodiretta a una delle due posizioni. Il titolare può rinunciare soltanto a diritti disponibili, con atto consapevole e libero. Nulla esclude che lo straniero, entrato in Italia come richiedente asilo, abbia lavorato nei settori della procedura di emersione prima di ricevere una risposta negativa dalla Commissione. Il primo motivo di impugnazione è quindi pienamente fondato.
Il secondo motivo, relativo alla lesione delle prerogative partecipative ex art. 10-bis legge n. 241/1990, è assorbito dalla fondatezza della pretesa sostanziale. Il Collegio osserva, per completezza, che l’Amministrazione ha comunque informato il ricorrente delle ragioni del prospettato rigetto e lo ha sollecitato a prendere posizione, soddisfacendo l’onere partecipativo minimo. Il ricorso è accolto, con annullamento della determinazione e restituzione degli atti al Ministero per il riesame.
Nota della Redazione
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