Accesso documentale e interesse alla vigilanza concorrenziale (TAR Sardegna n. 162 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, l’interesse all’ostensione deve essere diretto, concreto e attuale e corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento richiesto. Il mero intendimento di avviare un’attività commerciale in concorrenza con un operatore già autorizzato non radica la legittimazione all’accesso, ove manchi una posizione qualificata e differenziata. L’istanza volta ad accertare la conformità alla legge dell’attività altrui e l’eventuale tolleranza dell’amministrazione trasmoda in un non consentito controllo generalizzato dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, dichiaratamente inattiva, rappresentava l’intenzione di avviare un’attività di somministrazione itinerante mediante cinque “Ape Bar” in un’area costiera del Comune di Calasetta. Premesso che una ditta terza svolgeva attività di mescita e intrattenimento nella medesima fascia, la società domandava all’amministrazione l’ostensione di autorizzazioni, permessi e controlli relativi a tale operatore, al fine di verificare l’eventuale tolleranza di irregolarità. Ricevuto il silenzio, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. L’amministrazione e la controinteressata non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, rilevando in via preliminare che il gravame replica un precedente giudizio della stessa Sezione, definito con sentenza favorevole all’amministrazione. Richiamato il quadro normativo in materia di accesso documentale, il TAR evidenzia che la legittimazione postula un interesse personale e concreto, sorretto da un nesso di strumentalità necessaria tra la posizione del richiedente e i documenti domandati.
Tale nesso è assente nella specie: la società non è titolare di alcuna autorizzazione amministrativa per il medesimo bacino di utenza e la sua posizione è solo prospettica, non essendo consolidata da provvedimenti abilitativi. Il richiamo a un generico interesse imprenditoriale e alla necessità di verificare l’uniforme applicazione della normativa configura un intento di vigilanza sull’operato dell’amministrazione, inidoneo a fondare l’accesso e tale da trasmodare in un controllo generalizzato non ammesso dall’ordinamento.
La Corte richiama il principio per cui il titolare di un’autorizzazione può vantare un interesse qualificato a conoscere gli atti concernenti l’esercizio del potere autorizzatorio nel medesimo settore, a tutela della propria posizione di controinteresse all’illegittimo allargamento della concorrenza. Tale presupposto, tuttavia, difetta nel caso di specie, attesa l’assenza di una posizione attuale e differenziata della ricorrente e la sua natura di società inattiva.
Conclusivamente, il mero interesse all’orientamento delle proprie scelte economico-commerciali, in assenza di una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti, non integra i presupposti dell’accesso documentale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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