Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 902 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., trovando l’Amministrazione l’obbligo di conformarsi al caso deciso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR dichiara l’obbligo di esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non è causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente — di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta.

La sentenza, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 5 novembre 2024, è passata in giudicato. Non essendo stata data spontanea esecuzione al capo condannatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere l’inerzia dell’Amministrazione. Il TAR dichiara pertanto l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e accredito dell’importo. Per il caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e termine ulteriore di 60 giorni.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Non si dà luogo a compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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