Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza non applica l’astreinte se è complessa (TAR Sardegna n. 69 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., accolta la domanda di esecuzione della sentenza di condanna dell’amministrazione, il giudice può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, senza che ciò configuri un anticipo della tutela. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere rigettata dal giudice amministrativo laddove ricorrano “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura, diverse dalla manifesta iniquità, come nel caso in cui l’esecuzione implichi un procedimento complesso articolato su più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, ovvero quando il beneficio da riconoscere non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente, mediante accredito della somma di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, risultava passata in giudicato ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse ottemperato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere ogni atto necessario anche tramite il pagamento in conto sospeso, ex art. 14, comma 2, del medesimo decreto.
Quanto alla domanda di astreinte, il giudice ne ha invece escluso l’applicazione. Richiamato il precedente delle Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il TAR ha ricordato che il legislatore, con l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha aggiunto accanto al limite della manifesta iniquità anche quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta del docente, che coinvolge più soggetti (Uffici scolastici, SO.GE.I. e CONSAP) e che si conclude con attività affidate a strutture centralizzate, nonché nella mole di contenzioso seriale gravante sull’amministrazione.
Da ultimo, il Collegio ha valorizzato la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo per la formazione, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. La domanda è stata pertanto respinta e le spese, ridotte per la serialità delle questioni trattate, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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