L’infanzia è luogo sensibile per il contrasto alla ludopatia (TAR Emilia-Romagna n. 1609 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scuola dell’infanzia, sebbene non obbligatoria, costituisce istituto scolastico ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 59/2004, poiché la legge ne fissa le finalità, assicura la generalizzazione dell’offerta formativa, ne definisce gli orari e ne garantisce il conseguimento degli obiettivi educativi. In quanto tale, può essere legittimamente inclusa tra i luoghi sensibili di cui all’art. 6, comma 2-bis, della L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013, con la conseguente applicazione del divieto di esercizio di sale da gioco e scommesse nei locali siti a distanza inferiore a 500 metri. Il mancato trasferimento entro i termini di proroga, ancorché reiterati, legittima l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente una sala giochi e scommesse in Bologna, impugnava gli atti comunali che disponevano la chiusura dell’attività per la violazione della distanza minima di 500 metri dal luogo sensibile individuato nella scuola dell’infanzia “Girotondo”, inclusa nella mappatura comunale dei luoghi sensibili adottata con delibera di Giunta n. 239/2018.
La ricorrente deduceva, in via principale, che la scuola dell’infanzia non rientrerebbe nella categoria degli “istituti scolastici di ogni ordine e grado” e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale che limita le proroghe ai soli operatori che abbiano già delocalizzato. Il Comune e la Regione eccepivano la tardività del ricorso e la carenza di interesse per il trasferimento dell’attività in altro comune.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l’assenza di una manifestazione di volontà della società in tal senso, e ha dichiarato infondato il ricorso, assorbite le eccezioni in rito.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato la natura di istituto scolastico della scuola dell’infanzia ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 59/2004, i cui elementi caratterizzanti — finalità, generalizzazione dell’offerta, orari e obiettivi formativi — valgono a qualificarla come tale anche ai fini della normativa sul contrasto alla ludopatia. Ha inoltre valorizzato le indicazioni operative regionali, che espressamente distinguono l’asilo nido dalla scuola dell’infanzia, annoverando quest’ultima nel sistema di istruzione.
Con riguardo alla censura sulla proroga, il Tribunale ha ricostruito la sequenza procedimentale, evidenziando che la società aveva beneficiato di tutte le proroghe disponibili dal 2019 al 2022, anche in ragione della normativa emergenziale COVID-19, senza completare la delocalizzazione. La nuova richiesta di proroga è stata correttamente respinta, essendo decorso il termine finale del 29.12.2022.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 11426 del 2022, secondo cui difetta la disparità di trattamento tra chi ha già delocalizzato, che può beneficiare delle proroghe per i nuovi luoghi sensibili, e chi, come la ricorrente, non ha mai trasferito l’attività: le situazioni sono differenti, essendo i primi maggiormente meritevoli di tutela per aver subito una prima misura di delocalizzazione e sopportato i relativi costi.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite.
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Nota della Redazione
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