Ottemperanza per Carta Elettronica del Docente: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 21 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ove passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio economico. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega, il quale provvede in via sostitutiva entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo avvalersi dello strumento del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, del beneficio finanziario della Carta Elettronica del Docente per un importo complessivo di euro 2.000,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma secondo le modalità previste dalla legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, veniva notificata all’Amministrazione in data 31 gennaio 2025. Non essendo seguito alcun adempimento, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, lamentando il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 31 gennaio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Sassari. Ha altresì rilevato che il ricorso era stato ritualmente notificato e che, alla data della decisione, risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata la domanda, disponendo la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica del Docente alla ricorrente.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il TAR ha provveduto sin da ora, individuando il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, avrà il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le ha ridotte a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, considerando la natura seriale del contenzioso in materia e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, caratterizzata da un elevato grado di ripetitività. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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