Agrivoltaico, diniego illegittimo senza bilanciamento e motivazione congrua (Cons. Stato n. 1208 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti autorizzatori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’amministrazione deve operare un bilanciamento concreto tra l’interesse ambientale e paesaggistico e il favor per la diffusione delle rinnovabili, senza attribuire prevalenza automatica a nessuno degli interessi in gioco. Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, di derivazione euro-unitaria e attuato dal PNIEC e dal PNRR, impone che il diniego sia sorretto da una motivazione congrua e specifica, commisurata alle caratteristiche del singolo progetto. Per gli impianti agrivoltaici “non a terra”, con moduli elevati e distanziati, la motivazione deve dare conto dei caratteri innovativi dell’impianto e della sua attitudine a preservare la continuità dell’attività agricola. È illegittimo per eccesso di potere il diniego che si fondi su una premessa erronea, quale la valorizzazione di impianti in corso d’esame, o che applichi in senso preclusivo parametri pensati per il fotovoltaico al suolo. Il giudice può disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, indicando i profili su cui l’amministrazione deve motivare in sede di riedizione del potere.
Il Fatto
Una società ha presentato istanze di P.a.u.r. e di autorizzazione unica per realizzare e gestire, in agro di un comune pugliese, un impianto agrivoltaico di potenza nominale DC 5,32784 MW e in immissione AC 5,25 MW, articolato in 7.952 moduli, su un’estensione di circa 11 ettari. Il progetto prevedeva la conservazione di scopi colturali su gran parte della superficie, moduli elevati da terra e una siepe perimetrale.
Dopo due sedute di conferenza di servizi e ulteriori richieste istruttorie, la Provincia ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale e, con provvedimento n. 69 dell’11 agosto 2023, ha negato la V.i.a. e il P.a.u.r. Il TAR Puglia, con sentenza n. 1144 del 2024, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. La società ha proposto appello, articolando cinque motivi, sostenendo in particolare il difetto di motivazione e la mancata considerazione del favor per le rinnovabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio enuclea i principi regolatori della materia richiamando la propria giurisprudenza: la necessità di una verifica in concreto del delicato bilanciamento tra beni e interessi coinvolti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8090/2023) e la coesistenza di ambiente e paesaggio, entrambi di rilievo costituzionale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8258/2023). Soccorre il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8029/2023), attuato dal PNIEC e dal PNRR e confermato dal regolamento UE 2021/241, che colloca la transizione verde tra i pilastri del Piano.
La Sezione ritiene di poter prescindere dalla questione di legittimità costituzionale rimessa alla Consulta dal TAR Lazio sull’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, poiché essa concerne gli impianti fotovoltaici “a terra”, mentre il caso riguarda un agrivoltaico “non a terra”. Né la sopravvenuta abrogazione della norma e il nuovo divieto introdotto dal d.l. n. 175 del 2025 rendono improcedibile il gravame: la loro eventuale rilevanza, quanto agli effetti conformativi, resta affidata all’amministrazione.
Nel merito, manca la attenta ponderazione richiesta. Il diniego si incentra sul quantitativo elevato di suolo agricolo già interessato da impianti, sul parere di ARPA relativo agli impatti cumulativi e sulla perdita di suolo, sul parere paesaggistico regionale e su quello del Comune. La Corte rileva il mancato bilanciamento tra l’interesse paesaggistico, enucleato come antagonista principale, e l’interesse alla diffusione delle rinnovabili.
La premessa del ragionamento provinciale è erronea là dove valorizza, in prevalenza, impianti in corso d’esame, con l’effetto che ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8029/2023). Il parere di ARPA è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione: applica un indice di pressione cumulativa la cui applicabilità agli agrivoltaici è stata esclusa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8258/2023), non spiega l’interferenza con le pratiche colturali né le ragioni di prevalenza sul favorevole parere del servizio agricoltura, e non tiene conto della quota di superficie mantenuta a scopi colturali.
Anche il parere paesaggistico è carente: l’area non è soggetta a vincoli e può qualificarsi come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, il riferimento alle masserie non è spazialmente collocato e non è verificato rispetto alle mitigazioni. Il parere del Comune è apodittico là dove nega la qualificazione agrivoltaica, smentita dalla relazione agronomica, e il contrasto con il P.R.G. è superato dalla variante urbanistica implicita nell’autorizzazione unica.
I provvedimenti vanno dunque annullati per difetto di motivazione, con assorbimento del quinto motivo. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Collegio indica analiticamente i profili su cui l’amministrazione dovrà motivare in sede di riedizione del potere: contesto paesaggistico e distanze dalle masserie, vicinanza al canale e artificializzazione, aree destinate a produzioni di qualità, ragioni del mancato riconoscimento dell’agrivoltaico, collocazione in area idonea, bilanciamento senza “interessi tiranni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6434/2025) e impatto delle sopravvenienze normative.
Nota della Redazione
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