Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2812 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’amministrazione debitrice non può sottrarsi all’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore su capitale residuo, interessi e accessori non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendone essere verificata misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza richiamata in epigrafe, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per sei annualità, la somma complessiva di euro 3.000,00. La decisione è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione nel giugno 2023.
Poiché il Ministero non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo: la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, costituisce titolo idoneo nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contestata dall’ente debitore.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio. Il Collegio riafferma che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il giudice richiede la verifica dell’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale dell’esecuzione coattiva: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza e assegna sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro centoventi giorni, senza diritto a compenso. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese