Conversione del rito e improcedibilità del silenzio per sopravvenuta adozione del provvedimento espresso (TAR Sardegna n. 1223 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, adotta il provvedimento espresso richiesto, ponendo termine alla situazione di inerzia. La proposizione del ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto comporta la conversione del rito da quello speciale sul silenzio al rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., per la prosecuzione della causa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva diffidato il Comune a provvedere mediante l’adozione di un’ordinanza di demolizione o ripristino in relazione a presunte difformità esecutive nel muro di recinzione fronte strada realizzato dal controinteressato. Avverso l’inerzia formatasi, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 per la declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento.
Nelle more del giudizio, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza, comunicato alla parte. Il ricorrente ha quindi impugnato tale atto con ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7.5.2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, con l’adozione del provvedimento del 30.10.2025, ha posto termine alla contestata situazione di inerzia, dando compiuta risposta all’istanza del ricorrente. Da ciò consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio avverso il silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ne ha disposto la prosecuzione nelle forme del rito ordinario, disponendo la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. Tale conversione risulta necessaria per instaurare il contraddittorio e trattare compiutamente le censure dedotte avverso il provvedimento espresso, che costituisce ora l’oggetto principale della controversia.
La pronuncia, di carattere non definitivo, ha rinviato al definitivo la statuizione sulle spese di lite, mantenendo ferma la necessità di esame delle questioni di merito relative alla legittimità del rigetto dell’istanza di demolizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.