Ottemperanza per la Carta docente: nomina del commissario ad acta dopo il giudicato (TAR Sardegna n. 1225 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato, la nomina del commissario ad acta costituisce lo strumento per garantire l’effettività della tutela quando l’amministrazione non abbia integralmente eseguito il provvedimento giurisdizionale. L’inerzia parziale dell’amministrazione che abbia liquidato soltanto le spese legali, senza dare corso al pagamento del capitale riconosciuto, legittima l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario. Il commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’amministrazione debitrice, opera senza diritto a compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
L’amministrazione aveva provveduto alla sola liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari, lasciando ineseguito il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’amministrazione aveva ottemperato solo parzialmente alla sentenza, limitandosi alla rifusione delle spese legali e rimanendo inadempiente quanto al pagamento del capitale. La difesa erariale, pur dichiarando di aver sollecitato l’esecuzione integrale, non aveva fornito utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, nominando quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il giudice ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice. La scelta evita un aggravio economico per l’erario e risponde alla natura sostitutiva dell’incarico, che si inserisce nell’ambito delle ordinarie funzioni istituzionali del dirigente designato.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto della serialità delle controversie relative alla Carta docente. L’esecuzione della sentenza è stata affidata all’autorità amministrativa, con la precisazione che l’accoglimento del ricorso rende superfluo l’esame di ulteriori profili.
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Nota della Redazione
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