Responsabilità precontrattuale della PA: esclusa senza prova dell’affidamento incolpevole e del danno (TAR Abruzzo n. 499 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, invocabile anche per le trattative finalizzate alla conclusione di accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990, richiede la prova, a carico del privato, della propria buona fede soggettiva, ossia di un affidamento incolpevole circa un presupposto su cui ha fondato scelte economicamente onerose. Detto affidamento deve risultare leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà, soggettivamente imputabile all’amministrazione in termini di colpa o dolo. Il privato deve inoltre dimostrare sia il danno-evento, consistente nella lesione della libertà di autodeterminazione negoziale, sia il danno-conseguenza, ossia le perdite economiche subite, e il nesso causale tra la condotta scorretta e il pregiudizio, secondo la logica del “più probabile che non”. La mera genericità della prospettazione e il difetto di prova degli elementi costitutivi dell’illecito legittimano il rigetto della domanda risarcitoria nel merito, senza necessità di esaminare le eccezioni di rito.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver acquistato un terreno dal proprio dante causa, aveva avviato trattative con il Comune per la conclusione di un accordo di programma finalizzato a un intervento edilizio. Il Comune, tuttavia, riteneva il fondo di propria proprietà, essendo stato erroneamente inserito nel proprio patrimonio, e pretendeva una somma per la monetizzazione. La società, dopo aver adito il Commissario per il riordino degli usi civici, che accertava la natura allodiale del terreno, agiva in giudizio per il risarcimento dei danni, lamentando la perdita della chance di concludere la convenzione di lottizzazione e l’accordo di rivendita con un terzo.
Il Tribunale civile declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa veniva riassunta. Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso, l’inammissibilità della domanda per indeterminatezza del petitum e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto di non dover esaminare le eccezioni di rito, in quanto la domanda risarcitoria era infondata nel merito per la sua genericità e indeterminatezza. Il Collegio ha richiamato i principi espressi dal Consiglio di Stato in tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, che richiedono la prova, a carico del privato, dell’affidamento incolpevole, della condotta scorretta dell’amministrazione, dell’elemento soggettivo e del nesso causale con i danni subiti.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole in capo alla società, poiché questa aveva acquistato il terreno in data successiva al provvedimento che lo aveva attribuito al patrimonio comunale. La ricorrente, quindi, era a conoscenza della situazione, essendo il dato desumibile da atti pubblici, e non poteva confidare ragionevolmente nella conclusione delle trattative alle condizioni sperate.
La Corte ha inoltre rilevato il difetto di prova sia del danno-evento che del danno-conseguenza. Quanto al primo, le trattative non avevano raggiunto un livello tale da poter affermare che la condotta del Comune fosse l’unica causa della loro rottura. Quanto al danno-conseguenza, la società aveva recuperato il prezzo di acquisto e ottenuto un indennizzo dal dante causa a seguito del mutuo dissenso; la mancata restituzione della caparra alla società acquirente del preliminare era rimasta ipotetica, non essendo stata né effettuata né giudizialmente accertata. Il lucro cessante era stato prospettato in modo del tutto generico, senza offrire elementi per comprenderne la consistenza e la quantificazione.
La domanda risarcitoria è stata pertanto respinta per genericità e per il mancato assolvimento dell’onere della prova. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.