Ottemperanza: cessata materia del contendere e soccombenza virtuale per esecuzione integrale del giudicato (TAR Abruzzo n. 498 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta ed integrale esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione determina la dichiarazione di cessata materia del contendere. Tuttavia, il Collegio è tenuto a esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora l’azione esecutiva sia stata proposta legittimamente. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla stessa esatta e tempestiva esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione debitrice. La condanna alle spese consegue ove sussistano i presupposti dell’azione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza e l’avveramento della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, per un importo di euro 500,00 annui. Essendo rimasta ineseguita la pronuncia, divenuta cosa giudicata, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunicava di aver provveduto all’accredito delle spese legali del giudizio di merito e, successivamente, rappresentava l’avvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, il ricorrente invocava la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dal ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio di ottemperanza, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne deriva la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto di dover esaminare il merito del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale esame ha condotto a ritenere il ricorso fondato, come dimostrato proprio dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, che ha implicitamente riconosciuto la legittimità della pretesa azionata.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. In particolare, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata il 13 giugno 2025, e l’avveramento della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, essendosi perfezionata la notificazione della sentenza alla PEC dell’amministrazione in data 15 aprile 2025 e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni.
La condanna alle spese di lite è stata, pertanto, pronunciata in ragione della soccombenza virtuale dell’amministrazione, con liquidazione dell’importo di euro 800,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia (fino a euro 1.000,00), della natura seriale del contenzioso e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato. Le spese sono state distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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