Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per somme (TAR Abruzzo n. 495 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esime il Collegio dalla verifica della fondatezza della pretesa azionata, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Ove l’ottemperanza concerna una condanna al pagamento di somme di denaro, sussistono i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. con la condanna alle spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avezzano, sezione lavoro, che aveva accolto la domanda di riconoscimento di una percentuale di inabilità, condannando l’INAIL al pagamento di un capitale, oltre interessi. Nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notifica in forma esecutiva, l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito, determinando la proposizione del ricorso. L’ente non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente rappresentava l’avvenuto adempimento tramite bonifico, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta mediante la corresponsione dell’intero dovuto. La sopravvenuta esecuzione del giudicato, ancorché posteriore alla proposizione del ricorso, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale precisa che, ai fini della regolazione delle spese, deve procedersi all’esame del merito secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il ricorso risulta fondato, come dimostrato dall’esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, sia pure tardiva.
La sentenza verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva: il passaggio in giudicato, certificato in data 18 dicembre 2025, e la condizione di procedibilità ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, perfezionatasi con la notifica alla PEC dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Ne consegue la condanna dell’INAIL alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00
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Nota della Redazione
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