Le risultanze del verbale di Commissione fanno piena prova fino a querela di falso nelle procedure concorsuali (TAR Lazio n. 12412 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale della Commissione esaminatrice, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito di una procedura concorsuale pubblica, fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che la Commissione attesta come avvenuti alla sua presenza, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.. Le contestazioni del candidato circa le modalità di svolgimento della prova che non siano supportate da querela di falso rimangono mere dichiarazioni unilaterali, inidonee a sovvertire il contenuto dell’atto pubblico fidefacente. L’esclusione automatica per mancato superamento di uno dei moduli previsti dal bando costituisce applicazione vincolata della disciplina concorsuale, per la quale non è richiesta una motivazione ulteriore rispetto al richiamo dell’esito negativo della prova.
Il Fatto
Un vigile del fuoco volontario, con lunga esperienza di servizio, partecipava alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario, bandita nel 2018, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco. Convocato per la prova di capacità operativa del 14 aprile 2023, composta da più esercizi fisici tra cui l’effettuazione di due trazioni complete alla sbarra fissa, veniva dichiarato non idoneo per il mancato superamento del modulo 1, con conseguente esclusione dalla procedura disposta con decreto dipartimentale.
Il candidato impugnava il giudizio di non idoneità, il decreto di esclusione, il verbale della Commissione e la scheda di valutazione, sostenendo di aver completato regolarmente l’esercizio alla prima esecuzione e che l’esaminatore avrebbe richiesto, senza spiegazioni, la ripetizione della prova, determinando una condizione di disagio che gli avrebbe impedito di eseguirla correttamente. L’Amministrazione si costituiva deducendo che il ricorrente non aveva completato le trazioni richieste, come risultante dal verbale e dalla scheda sottoscritta dal candidato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando che il ricorrente non aveva censurato le regole concorsuali in quanto tali, ma esclusivamente le modalità concrete di svolgimento della prova, con conseguente ammissibilità delle censure nel merito.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto l’intera impugnazione fondata sulla ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente, risultata però radicalmente incompatibile con il contenuto del verbale della Commissione e della scheda di valutazione, entrambi sottoscritti dallo stesso candidato al termine della prova senza riserve né contestazioni.
La sentenza ha richiamato il principio per cui il verbale della Commissione esaminatrice, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.. In assenza di querela di falso, le dichiarazioni del ricorrente circa la richiesta di ripetizione della prova sono state qualificate come mere e inidonee a sovvertire il contenuto dell’atto pubblico fidefacente, profilo già valorizzato dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
Quanto alla motivazione dell’esclusione, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di applicazione vincolata di una regola concorsuale a un fatto oggettivamente accertato, non sia richiesta una motivazione ulteriore rispetto al richiamo dell’esito negativo della prova. La violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento non è stata configurata, poiché l’Amministrazione non è tenuta a concedere ripetizioni della prova a candidati che non abbiano superato i moduli previsti, essendo una simile deroga in contrasto con i principi di parità di trattamento e di imparzialità che governano le procedure selettive pubbliche.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
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Nota della Redazione
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