Decadenza dall’incarico per false dichiarazioni in quiescenza e ripetibilità degli emolumenti (TAR Abruzzo n. 485 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, disposta ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, costituisce autotutela doverosa in presenza di dichiarazioni sostitutive false rese in sede di partecipazione a una procedura selettiva. In tale ipotesi non rileva la facoltà, attribuita dall’art. 10 del d.l. n. 36/2022, di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza, atteso che la falsa dichiarazione ha impedito all’amministrazione di valutare l’esercizio della predetta facoltà. La decadenza ha natura accertativa con effetto ex tunc, sicché i compensi percepiti per l’incarico svolto costituiscono indebito, con conseguente obbligo di ripetizione. In prospettiva civilistica, il contratto di lavoro autonomo concluso in violazione del divieto di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 è affetto da nullità per illiceità della causa, con obbligo di restituzione dei corrispettivi percepiti sine causa.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a una selezione pubblica indetta dalla Regione Abruzzo per il conferimento di incarichi di esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi, finanziati con fondi PNRR. All’esito della procedura, veniva ritenuta idonea e stipulava il contratto di lavoro autonomo il 27 dicembre 2021.
A seguito di controlli, il Dipartimento della Funzione Pubblica accertava la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla ricorrente, la quale risultava in quiescenza dal 1° dicembre 2019, contrariamente a quanto dichiarato. Con determina notificata il 29 dicembre 2022, la Regione disponeva la decadenza dall’incarico e il recupero delle somme erogate. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione del diritto di difesa, difetto di istruttoria e motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto le doglianze “fuori fuoco”, evidenziando che nel caso di specie assumono rilievo decisivo le false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla selezione, le quali costituiscono la ragione della disposta decadenza. Tali dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, hanno determinato una decadenza che si atteggia quale autotutela doverosa ai sensi dell’art. 75 del medesimo d.P.R..
Quanto alla dedotta applicabilità dell’art. 10 del d.l. n. 36/2022, che attribuisce alle amministrazioni la facoltà di conferire incarichi a soggetti percettori di trattamenti di quiescenza, il Tribunale ha precisato che tale disposizione non rileva nel caso concreto: la mancata dichiarazione dello stato di quiescenza ha impedito all’amministrazione di valutare l’esercizio della predetta facoltà discrezionale.
Con riferimento alla ripetizione degli emolumenti, il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come decadenza accertativa con effetto ex tunc, con la conseguenza che tutti i compensi percepiti per l’incarico svolto costituiscono indebito. In alternativa, il contratto di lavoro autonomo sarebbe comunque affetto da nullità per illiceità della causa, con obbligo di ripetizione dei corrispettivi ricevuti in quanto percepiti sine causa.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Nota della Redazione
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